Contatori visite gratuiti Circolare INPS ''indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore''

Photogallery

Contratti
ARAN

Orientamenti applicativi aggiornati al 2021
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
''Sezione Università’’

Aspettative/Congedi

Formazione

Malattia  e Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche

Permessi

Ferie, Festività  e riposi solidali

Sistema di classificazione

Istituti particolari

Orario di lavoro

Rapporto di lavoro flessibile

Trattamento economico

Parte Comune ''Responsabilità disciplinare''

Raccolta Sistematica
Orientamenti Applicativi
Comparto Università


FERIE e FESTIVITA'

ASSENZE per MALATTIA

Orientamenti Applicativi - aggiornati a dicembre 2016

 

Permessi retribuiti
Permessi brevi

Permessi per
diritto allo studio

 

Guida Operativa aggiornata a dicembre 2016

Accordo Quadro in materia di TFR e di Previdenza Complementare del 29 luglio 1999

L’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 6 dell'AQN


RSU

Quotidiani online
Link Utili

Circolare INPS ''indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore''

L’INPS, con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016, fornisce indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore, con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Si legge nella circolare

In premessa

Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, apporta una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.

Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015 conferma la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.

L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 interviene, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32 del d. lgs. 151/2001.

Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

- sono esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore:

- il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione;

- il 30% della retribuzione per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;

- alcuna retribuzione per i periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni.

Con la circolare, l’Istituto passa poi ad indicare le modalità di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS ListaPosPA da febbraio 2015 (periodi retributivi da gennaio 2015): quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”

Leggi tutta la circolare

Articoli correlati

* Congedo Parentale: Chiarimenti su cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile