Pensione anticipata per riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di assenza dal lavoro per assistere figli e disabili

I lavoratori e le lavoratrici nel contributivo puro, cioè non in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono godere di alcuni piccoli benefici per anticipare l'età pensionabile o l'importo dell'assegno pensionistico se nella loro vita si sono assentati dal lavoro per accudire figli o familiari disabili per periodi di lavoro non retribuiti.Si tratta di una prima tutela riconosciuta dal legislatore per il cd. lavoro di cura in realtà però ancora scarsamente conosciuta che l'ultimo confronto tra Governo e Sindacati del settembre 2016 ha provato invano ad estendere nei confronti di tutti i lavoratori. L'articolo 1, comma 40 lettere a) e b) della legge 335/1995 (legge Dini) riconoscono al lavoratore dipendente (privato o pubblico) a domanda, l'accredito figurativo delle assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; e delle assenze dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 104/1992 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

La disposizione da ultimo richiamata consente, pertanto, coprire figurativamente ulteriori periodi di assenza dal lavoro non retribuita rispetto ai periodi di riposo già previsti dagli articoli 49 e 39 del Dlgs 151/2001 (assenze per malattia, educazione e assistenza ai figli) durante i primi anni di vita del bimbo. Il periodo di copertura figurativa è ulteriormente esteso nei confronti di chi assiste disabili e si assenta dal lavoro senza retribuzione (al di fuori dei permessi giornalieri retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 o del congedo straordinario per l'assistenza dei disabili). Leggi tutto l'articolo su www.pensionioggi.it