Contatori visite gratuiti Aran : Orientamenti Applicativi (Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018) - È possibile ipotizzare la fruizione per frazioni di ora dei permessi orari di cui alla L. n. 104/1992?

Photogallery

Contratti
ARAN

Orientamenti applicativi aggiornati al 2021
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
''Sezione Università’’

Aspettative/Congedi

Formazione

Malattia  e Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche

Permessi

Ferie, Festività  e riposi solidali

Sistema di classificazione

Istituti particolari

Orario di lavoro

Rapporto di lavoro flessibile

Trattamento economico

Parte Comune ''Responsabilità disciplinare''

Raccolta Sistematica
Orientamenti Applicativi
Comparto Università


FERIE e FESTIVITA'

ASSENZE per MALATTIA

Orientamenti Applicativi - aggiornati a dicembre 2016

 

Permessi retribuiti
Permessi brevi

Permessi per
diritto allo studio

 

Guida Operativa aggiornata a dicembre 2016

Accordo Quadro in materia di TFR e di Previdenza Complementare del 29 luglio 1999

L’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 6 dell'AQN


RSU

Quotidiani online
Link Utili

Aran : Orientamenti Applicativi (Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018) - È possibile ipotizzare la fruizione per frazioni di ora dei permessi orari di cui alla L. n. 104/1992?

L’art. 49, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, prevedendo un’applicazione più flessibile dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, dispone che il lavoratore possa beneficiare dei tre giorni mensili anche sotto forma di permessi orari, nel limite massimo di 18 ore mensili.

In ordine a tale ultima previsione, in particolare alla possibilità di utilizzo di detti permessi per frazioni di ora, va osservato che la fruizione per un arco temporale molto ridotto risulta oggettivamente incompatibile con l’esigenza di prestare assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

Pertanto, in coerenza logica con lo spirito della fonte legislativa e al fine di evitare potenziali effetti distorsivi della previsione contrattuale, va esclusa la possibilità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 per archi temporali inferiori ad una sola ora. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti). Fonte: www.ARAN CIRU15

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile