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01.10.2020 CIRU43 - Quali norme trovano applicazione nei confronti di una lavoratrice che abbia avuto un parto prematuro?

Fatto salvo che per la complessiva normativa che disciplina permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità occorre fare riferimento al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 200, l’art. 31, comma 1, del CCNL Università 16.10.2008 - rinviando alle vigenti disposizioni del medesimo d. lgs. n. 151/2001 e alle norme di cui alla legge 8.03.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nello stesso decreto legislativo - al comma 3 sancisce che “In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.” In aggiunta a questo periodo di congedo per maternità, alla lavoratrice o al lavoratore sono riconosciuti, sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001, trenta giorni, per ciascun anno, di assenza retribuita, computati alternativamente per entrambi i genitori, secondo le modalità indicate al comma 3 dello stesso art. 47. Inoltre, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore può - nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e dall’art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001 - usufruire di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, che non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art. 31, comma 4, del CCNL comparto università 2006/2009 del 16.10.2008).

Fonte: www.aranagenzia.it

 
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