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Ufficio Studi ''Chiarimenti Bonus 80€:a chi spetta''

Con le recenti misure adottate dall’attuale esecutivo e, più in particolare, con l’emanazione  dell’articolo 1 del  D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è stata prevista una riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, che è più nota agli Italiani come beneficio degli 80,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate con circolare n.8/E del 28 aprile 2014(Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti), n. 48/E del 7 maggio 2014 (Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti) e n.9/E del 14 maggio 2014 (Direzione Centrale Normativa-Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti) ha emanato norme chiarificatrici circa le modalità di calcolo, di attribuzione ed eventuale futuro recupero del beneficio in questione.

In pratica il cd bonus spetta ai lavoratori con reddito annuo inferiore ad € 24.000,00 tra i quali:

  1. Tutti i soggetti con contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi quelli in cassa integrazione, disoccupazione, mobilità;
  2. I co.co.pro.;
  3. I soci di cooperative;
  4. I lavoratori socialmente utili (LSU);
  5. I beneficiari di borse di studio o premi legati alla formazione, tirocinanti e stagisti.

Per coloro i quali (sempre delle stesse categorie) hanno un reddito tra 24.000,00/26.000,00 euro; il bonus sarà riproporzionato in base al proprio reddito diviso 2000.

Le categorie già citate, qualora detentori di reddito inferiore ad € 8.000,00 annui lordi non hanno diritto al beneficio non avendo un’imponibile Irpef si cui applicare la riduzione.

Nella circostanza giova ricordare che con la circolare n.8/E (già citata) è stato imposto al dipendente l’obbligo, in caso di percezione di emolumenti da più sostituti d’imposta, di comunicare l’eventuale superamento della soglia per gli aventi diritto. Tale circostanza riveste carattere di importanza per quelle categorie che all’interno del comparto Università, svolgono mansioni tali per cui ricevono determinati emolumenti anche da altre amministrazioni come, ad esempio, gli equiparati al personale del comparto Sanità.

Con le circolari richiamate è stato anche precisato che il sostituto d’imposta potrà procedere ad eventuale recupero qualora, nei mesi successivi all’attribuzione del beneficio ed in presenza di promozioni od altre cause, l’imponibile annuo dell’interessato subisca un aumento tale da far decadere il beneficio stesso.

Roma 21 maggio 2014.

Per l’Ufficio Studi

Dott. Damiano Curcio

 
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