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Nota Ufficio Studi "Chiarimenti sentenza Corte Costituzionale del 28.10.2014 n° 244"

A cura del dott. Damiano Curcio - Ufficio Studi CSA Università

Pervengono, a questo Ufficio Studi, richieste di chiarimento in ordine ad una nota (senza data) dello studio legale Cataldi, nella quale si fa riferimento alla sentenza citata in oggetto, che prefigurerebbe un contenzioso da instaurarsi per gli anni 2011/2012 per i dipendenti pubblici assunti prima del 31.12.2000.

In verità, con la sentenza n. 244, la citata Corte Costituzionale ha dichiarato “…non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n.228…”.

Per meglio delucidare chi legge bisogna, obbligatoriamente, fare un breve riassunto di quanto avvenuto nella materia specifica:

 

Il legislatore, con D.L. n.78/2010 e più precisamente all'art.12 comma 10, aveva previsto, a decorrere dal 1°.01.2011, che ai dipendenti pubblici (assunti prima del 31.12.2000 ) fosse applicato (a partire dal 2011) non più il TFS ma il TFR mantenendo però l'applicazione, a carico del lavoratore,del contributo pari al 2,5%;

La Corte Costituzionale, con sentenza n.223/2012 ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui sopra ed in particolare per il prelievo forzoso del 2,5% a carico del dipendente;

Il Legislatore, per dare attuazione alla sentenza n. 223/2012 ed la fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, ha emanato il decreto legge 29.10.2012, n. 185 (non convertito), che ha abrogato in toto l'art.12 comma 10 del DL 78/2010. Il DL 185/2012, a sua volta, è stato riprodotto dall'art.1 comma 98 e 99 della legge 228/2012 laddove è stato previsto che:

"...i trattamenti di fine servizio (TFS), comunque denominati,liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012,n.185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art.12, comma 10..."

Da quanto esposto emerge che:

1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012, il Legislatore ha, di fatto, abrogato il passaggio (per i pubblici dipendenti assunti prima del 31.12.2000) dal TFS al TFR;

2. Disposto, con l’art. 1 commi 98 e 99 della legge 228/2012, la riliquidazione del personale posto in quiescenza negli anni 2011/2012 che era già in regime TFS;

3. Sancito il diritto alla non percezione della rivalsa del 2,5% dal pubblico dipendente  che è in regime di TFR;

4. Sentenziato, a differenza di quanto scritto dalla nota dell’ufficio legale Cataldi, la legittimità dell’art. 1 commi 98 e 99 della legge 228/2012;

5. Riconosciuto, come più volte ribadito da questo Ufficio Studi, che il TFS è più favorevole del TFR ( A DISPETTO DI QUELLO CHE SCRIVONO ALTRI SINDACATI ).

L’Inps, in base a quanto disposto con l’art. 1 commi 98 e 99 della legge 228/2012, ha diramato il messaggio n. 18296 datato 9.11.2012 con il quale dispone la riliquidazione delle differenze per gli anni 2011/2012 per coloro che erano cessati nei predetti anni e che erano stati assoggettati alla nuova disciplina del d.l. 78/2010.

Appare evidente che se la sede provinciale Inps competente per territorio, ad oggi, non abbia ancora provveduto ad applicare quanto previsto con il già indicato messaggio, andrà fatta richiesta tesa a richiedere l’applicazione di quanto spettante (esclusivamente da coloro posti in quiescenza negli anni 2011/2012).

Cagliari 01.12.2016

Dott. Damiano Curcio

Ufficio Studi Csa Università

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