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Ferma opposizione alla trasformazione delle università in Fondazioni

Segreteria Nazionale

Roma 07/07/08

NOTE SULL'ART.16 D.L.112 (Fondazioni universitarie)

Com’è noto, l’art. 16 del D.L. 112 prevede che le Università pubbliche (comprese quelle non statali) possano costituirsi in fondazioni di diritto privato. Ferma restando la nostra ferma contrarietà ad una privatizzazione dell’università abbiamo anche seri dubbi che questa via sia facilmente percorribile.

E’ certamente inaccettabile che una modifica di questa portata all’attuale assetto e ruolo istituzionale dell’università sia stabilito per decreto legge, limitando con ciò la discussione parlamentare.

Quanto previsto da questo D.L. è molto diverso da quanto rappresentato dalle Fondazioni attualmente operanti a fianco del sistema universitario nazionale, la proposta del governo coincide di fatto con una privatizzazione degli Atenei.

Le attuali Fondazioni Universitarie previste dall’art. 1 del DPR 254 del 2001, norma verso la quale abbiamo espresso sempre una forte contrarietà, rappresentano esclusivamente enti strumentali degli atenei, che dovrebbero assolvere alla delicata funzione di relazionarsi con il territorio, attrarre risorse, raccogliere istanze, produrre idee e suggerimenti per la costruzione di progetti innovativi.

Questo D.L., individua invece nelle Fondazioni uno strumento di privatizzazione dell’istruzione pubblica universitaria oltre agli stessi servizi per il diritto allo studio fin qui gestiti dalle Regioni.

Si sta riproponendo in termini sempre più perentori il disegno filosofico del duo Moratti-Tremonti, oggi Tremonti-Brunetta, il principio della trasformazione di strutture dell’amministrazione pubblica in società per azioni e in fondazioni, a partire dalla graduale trasformazione delle Università in fondazioni.

Alla nostra ferma opposizione a questa politica, che non è di principio, speriamo si aggiunga anche quella di tutti gli operatori e degli utenti dell’Università Italiana.

IL SEGRETARIO GENERALE (Arturo Maullu)


Vai al Decreto legge diviso in due parti: D.Legge 112/2008 - prima parte

D.Legge 112/2008 - seconda parte

Nota: dal D.L. 112/2008 Università articolo 16 "Le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato"

 
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