Pensioni 2015, come scegliere tra Totalizzazione e Cumulo

Dal 2013 i lavoratori possono fruire del cumulo per valorizzare i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali con esclusione delle casse professionali. Chi ha contributi frammentati, cioè sparsi in piu' gestioni previdenziali, ha il dovere di verificare se può utilizzarli. Se già si è titolari di una pensione il problema non si pone perchè i contributi silenti nelle altre gestioni daranno luogo ad una pensione supplementare; in caso contrario è possibile provare a riunirli per conseguire la prestazione principale.

Il problema è sempre piu' frequente per via della precarizzazione dell'attività lavorativa ed oggi, anche alla luce dell'innalzamento dell'età pensionabile, l'utilizzo di questi contributi risulta sempre piu' importante. In aiuto dei lavoratori con carriere discontinue l'ordinamento offre loro diversi strumenti per valorizzarli ai fini di conseguire un unico trattamento pensionistico.

Dopo le novità introdotte nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) i lavoratori possono scegliere, oltre alla ricongiunzione, che però è onerosa e dunque poco conveniente, tra la totalizzazione o il cumulo. I due istituti sono gratuiti ma hanno alcune differenze che è bene tenere a mente.

La totalizzazione

Prima di tutto con la totalizzazione è possibile ottenere sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata. Per la pensione di vecchiaia la totalizzazione prevede un requisito pari a 65 anni e 3 mesi ed almeno 20 di contributi; per il trattamento anticipato servono 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. Requisiti che dal 2016 subiranno un ulteriore aumento di 4 mesi legato all'adeguamento alla stima di vita.

Il Cumulo dei Contributi

Nel cumulo invece è possibile conseguire solo la pensione di vecchiaia con i requisiti stabiliti nel decreto Salva Italia del 2011: cioè con 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contributi (63 anni e 9 mesi per le dipendenti del settore privato o 64 anni e 9 mesi per le autonome); resta fermo inoltre che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dal cumulo.

Le Finestre mobili

Un'altra differenza riguarda il regime delle decorrenze. La pensione in totalizzazione sconta un regime di finestre mobili particolarmente sfavorevole: la pensione di vecchiaia infatti subirà uno spostamento di 18 mesi dalla data del perfezionamento dei requisiti mentre per la pensione anticipata lo spostamento sale addirittura a 21 mesi. Nel cumulo invece la finestra mobile non trova applicazione con la conseguenza positiva quindi che la pensione decorrerà subito senza particolari attese. Per esercitare il cumulo però il lavoratore non deve aver perfezionato un diritto a pensione presso una delle gestioni interessate al cumulo.

Il Calcolo

Anche il calcolo dell'assegno in linea generale favorisce il cumulo rispetto alla totalizzazione. Infatti con il cumulo è possibile praticamente "sommare" i periodi accreditati nelle diverse gestioni mantenendo quindi le regole di calcolo previste nelle gestioni in cui si può vantare contribuzione. I pro-quota saranno considerati con il metodo di calcolo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive di periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 dovrà necessariamente essere applicato, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale data, il sistema di calcolo contributivo.

Nella totalizzazione invece il calcolo viene effettuato, di regola, tramite il sistema contributivo salvo che il soggetto possa vantare, in una delle gestioni, un diritto autonomo. In questo caso il lavoratore otterrà la liquidazione del pro quota della pensione mantenendo le regole retributive previste dalla gestione interessata. A differenza della totalizzazione tuttavia il cumulo non può avere ad oggetto periodi contributivi accreditati presso le casse dei liberi professionisti e ciò costituisce un limite all'esercizio del cumulo. Articolo a cura di Paolo Ferri - Direttore Patronato Acli

Fonte www.pensionioggi.it