Aran – Orientamenti applicativi – Trattamento economico e congedo parentale retribuito.

Quale è il trattamento economico spettante ad un dipendente dell’Università che ha fruito dei primi 10 giorni di congedo parentale retribuito di cui all’art.31, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e intende fruire dei rimanenti 20 giorni tenuto conto che il congedo parentale spettante alla moglie, lavoratrice dipendente privata, è retribuito al 30%?

L’art. 31, comma 4, del CCNL 16/10/2008 per il personale del comparto università prevede che “Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

La locuzione della norma contrattuale “…i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori…” è da riferirsi al periodo dei trenta giorni cumulativi tra i genitori che abbiano diritto a beneficiare del particolare trattamento economico stabilito all’art. 31, comma 4, del CCNL 16/10/2008 per personale del comparto università o, eventualmente, da trattamento economico analogo nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’espressa previsione contrattuale non può che valere nella circostanza in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti pubblici e abbiano diritto alla corresponsione per intero dei primi trenta giorni del congedo in questione, considerati cumulativamente per entrambi.

Con riferimento al caso di specie, ove la madre è una lavoratrice dipendente del settore privato, solo il padre può beneficiare di un trattamento di miglior favore per i primi trenta giorni di congedo parentale.

Pertanto, in assenza del vincolo di cumulo complessivo per entrambi i genitori, i primi trenta giorni di congedo del padre non possono che essere retribuiti per intero.

Fonte Aran.