CONGEDO PARENTALE - Aggiornamenti relativi ai permessi ad ore ‘’A quando l’adeguamento delle procedure INPS?’’

A cura di Maria Colagrossi e Francesca Gilioli - Settore Pari Opportunità Mobbing – CUG - CSA della CISAL Università

Molti di voi avranno letto della modifica legislativa operata dalla legge di stabilità che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/ Ue. Infatti sono state apportate modifiche all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale.

 

Sono i congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l'astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. Sottolineo otto anni perché è in discussione la fruizione dei congedi fino ai primi 12 anni del bambino.

Secondo l’art. 1, co. 339, L. 228/2012 (modificando l’art. 32, D.Lgs. 151/2001), “la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.

Con nota INPS del 28 gennaio 2013 si rappresentava che a seguito delle richieste di chiarimento, in attesa che la contrattazione collettiva definisca la modalità ed i criteri richiesti dalla legge, non è possibile riconoscere eventuali richieste di fruizione del congedo parentale su base oraria. Seguiva la circolare della Funzione Pubblica del 7/10/2013 in cui si affermava che la modalità per l’applicazione e la fruizione delle ore di congedo doveva attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.

Premesso questo, con nota prot. 37/13271 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara che: in “mancanza di un esplicito riferimento al livello nazionale della contrattazione,non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare –le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possono essere anche i contratti collettivi di secondo livello.”.

Ma l’INPS sul sito non ha ancora recepito quanto rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 luglio del 2013 e ad oggi sul sito istituzionale si legge: “La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Conclusione: le procedure dell’Inps non sono state adeguate, impedendo di fatto alla lavoratrice o al lavoratore l’utilizzo del diritto. L’estensione e la flessibilità dei congedi parentali sono state, tra l’altro, sbandierate tra le conquiste acquisitive del Jobs Act, cui ad oggi non hanno fatto seguito i decreti attuativi.

Maria Colagrossi e Francesca Gilioli - Settore Pari Opportunità Mobbing - CUG

CSA della CISAL Università

Vedi Circolari richiamate nel testo