Infortunio " Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quali a carico del lavoratore"

L'INAIL con la circolare n.42/17 informa che dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro scatta l’obbligo di segnalare all'Inail gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Denuncia infortunio all'Inail-obblighi del lavoratore :Nell’ambito della denuncia dell’Infortunio all’INAIL, il lavoratore è obbligato a dare immediata comunicazione al datore di lavoro di qualsiasi infortunio anche di lieve entità. La mancata notizia e di conseguenza l’omessa presentazione del modello di denuncia di infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro entro i termini di legge, fa sì che il lavoratore infortunato perda il diritto all’indennità per i giorni ad esso antecedenti.

 

La denuncia/comunicazione di infortunio che il datore deve trasmettere all’INAIL in caso di infortunio di un proprio dipendente o assimilato, deve avvenire solo ed esclusivamente per via telematica mediante la nuova procedura on line e sollevando lo stesso datore di lavoro dall’obbligo di inviare contestualmente alla trasmissione della denuncia, il certificato medico.

* Articoli correlati

Infortunio del dipendente ed obblighi del datore di lavoro

Cosa è l'Infortunio sul lavoro e sue procedure

Sentenza Corte di Cassazione '' Infortunio in itinere: l’auto non è un “mezzo normale” per andare a lavoro

Sentenza Corte di Cassazione - Infortunio in itinere - Vai in bici da casa al lavoro? Sei tutelato in caso di incidente

Sentenza Corte di Cassazione : Infortunio in itinere ‘’il lavoratore in permesso sindacale ha diritto all’indennizzo’’

 

Tratto da: www.Inail.it

Comunicazione di infortunio

La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016  convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).

Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.