Visite Fiscali dal 13 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole

Stretta agli assenteisti. Dal 13 gennaio 2018, è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio così come previsto dal DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017. Deputato a tale compito è il “Polo Unico per le visite fiscali”, dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) che ha competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio (INPS) nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del DPCM 206/2017. Potranno essere effettuati dai medici inviati dall’INPS anche controlli ripetitivi, particolarmente a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste proprio per contrastare la piaga dell'assenteismo, (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Il datore di lavoro può richiedere il controllo fiscale al domicilio del dipendente ammalato fin dal primo giorno di malattia, ma può essere fatto anche direttamente dall'Inps. Il dipendente ammalato nel caso in cui si trova in un domicilio diverso da quello abituale, ha l’obbligo di comunicare alla propria Amministrazione la variazione dell'indirizzo e dove essere reperibile. L’Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione all'Inps al fine di evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo errato.

 

Non cambiano le Fasce orarie di reperibilità

Per i dipendenti della P.A. le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:

Infortuni di lavoro.

- Patologie documentate e identificate le cause di servizio.

- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.

- Gestazione a rischio.

- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche, emodialisi e per altre terapie riabilitative

- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

- Sono esentati da visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a ricovero, anche in day hospital. In questi casi non si dovrà portare il certificato medico.

In allegato la circolare INPS 95/2016. casi di esenzione da visita fiscale

Il/la dipendente che non viene trovato/a presso il domicilio di reperibilità dal medico fiscale – a seguito di VMC disposta dall’INPS o dal prorio datore di lavoro – è invitato/a dall’INPS a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale, ai fini della valutazione medica.

Alla propria Amministrazione restano invece di competenza la valutazione delle giustificazioni addotte dal/lla dipendente. Se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

A chi risulterà essere assente dal domicilio di reperibilità senza giustificato motivo, verranno irrogate conseguenti sanzioni disciplinari ed economiche, così come previsto dalla normativa vigente, che prevede una riduzione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia e del 50% per i giorni seguenti. Il/la dipendente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni all’amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della sanzione ricevuta.

Link a:

Messaggio INPS n 3265 del 09/08/2017 - Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative.