ARAN Orientamenti Applicativi (RAL 1872) I permessi per lutto non determinano l' interruzione delle ferie

Così si esprime l’Aran in un recente parere ribadendo un consolidato orientamento secondo il quale nessuna disposizione contrattuale legittima l’interruzione delle ferie del dipendente in presenza di un evento luttuoso.

ARAN Orientamenti Applicativi (RAL 1872)

Una dipendente ha chiesto di fruire di ferie con decorrenza da lunedì 9 maggio a venerdì 27 maggio. Le ferie sono state autorizzate. Nella giornata del sabato 7 maggio decede il padre. Il permesso per lutto può decorrere dal lunedì 9 maggio? Non si determina una fattispecie di interruzione delle ferie?

In materia, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di precisare che:

l ’art. 19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 si limita a prevedere che in caso di lutto il dipendente abbia diritto a tre giorni consecutivi di permesso retribuito per evento senza disporre che i tre giorni debbano necessariamente decorrere dalla data dell’evento luttuoso;

sembra coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso. A titolo esemplificativo, è stato detto anche che, se il dipendente subisce un lutto di venerdì, può chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo.

Sulla base di tali indicazioni si ritiene che, anche nella ipotesi in esame, essendosi determinato l’evento luttuoso nella giornata del sabato 7 maggio, la dipendente abbia acquisito, da quel momento, il diritto a fruire dei permessi, pur se con la decorrenza posposta al lunedì in coerenza con i sopra richiamati orientamenti applicativi.

Pertanto, nella giornata del lunedì (e nei due giorni seguenti), il dipendente può assentarsi a titolo di permesso per lutto.

Non si ritiene che sussista nella fattispecie una ipotesi di interruzione delle ferie per lutto, come tale impeditiva del godimento dei permessi.

Infatti, da un punto vista sostanziale, non può non evidenziarsi che, anche se le ferie erano già state autorizzate, la dipendente comunque non aveva cominciato a fruirne.

Con la richiesta di avvalersi dei permessi per lutto, per i tre giorni interessati, formulata nella giornata del lunedì, alla luce di quanto sopra detto, si determina il mutamento del titolo dell’assenza, da ferie a permesso per lutto.