Quanto ‘’può costare’’ al dipendente essere irreperibile alla visita di controlo INPS durante lo stato di malattia

Durante la malattia il/la lavoratore/trice è tenuto/a all’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie, così come previsto dalla normativa vigente che per i dipendenti pubblici vanno dal lunedi alla domenica, incluse le festività infrasettimanali i cui orari sono: la mattina dalle ore 9,00 all 13,00 ed al pomeriggio dall ore 15,00 alle 18,00. A chi risulterà essere assente dal domicilio di reperibilità senza giustificato motivo alla prima visita fiscale, verranno irrogate conseguenti sanzioni disciplinari ed economiche, così come previsto dalla normativa vigente, che prevede una riduzione del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia;

 

- l’assenza alla seconda visita, si intende nel caso in cui il lavoratore non è presente sia al controllo domiciliare che successivamente a quello ambulatoriale (tramite invito lasciato dal medico dell’INPS a presentarsi per la visita ambulatoriale), oltre alla sanzione di cui sopra, determina una diminuzione del 50% del trattamento per il residuo periodo di malattia;

- l’assenza alla terza visita ha come conseguenza l’interruzione dell’indennità per il restante periodo di prognosi.

Il/la dipendente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni all’amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della sanzione ricevuta.

Ma oltre alla decurtazione dello stipendio il lavoratore può essere sanzionato a livello disciplinare quando l’assenza sia reiterata ed ingiustificata alle visite, fino a rischiare, nei casi estremi, al licenziamento per giusta causa, configurandosi un intento elusivo in capo al controllato, che crea danni all’interesse del datore a ricevere con regolarità la prestazione lavorativa.