Audizione CGU-CISAL presso la XI Commissione della Camera su D.L. 90 del 2014 ''Misure urgenti in materia di Pubblico Impiego''

Si è tenuta nella giornata di ieri un’audizione presso la XI Commissione della Camera avente ad oggetto il D.L. 90 del 2014, recante, tra le altre, misure urgenti in materia di pubblico impiego, in occasione della quale la CGU CISAL ha espresso le seguenti posizioni. In apertura, si sono espressi dubbi sull’opportunità di aver fatto ricorso alla decretazione d’urgenza su materie che andrebbero inserite in un più organico piano di riforma della PA. Si è voluto, inoltre, ricordare che i lavoratori sono da tempo in attesa di interventi normativi che consentano:

  • l’instaurazione di un regime di netta separazione tra Politica e Amministrazione, posto che l’incidenza della prima sulla seconda continua ad essere il principale fattore che determina storture e dissesti in molti enti pubblici;
  • il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, bloccato da 5 anni e gravato, oltretutto, da norme come quelle relative al divieto di ogni forma di incremento della retribuzione individuale, che impediscono la effettuazione di passaggi di livello anche in quelle Amministrazioni dove le risorse per la contrattazione integrativa consentirebbero di agire in tale direzione;
  • la eliminazione dei limiti che oggi gravano, a livello fiscale, sulla previdenza complementare dei dipendenti pubblici e che rappresentano uno dei principali fattori di freno al consolidamento del “secondo pilastro contributivo” nel pubblico impiego, confermato dal fallimentare andamento delle adesioni alla previdenza complementare nella P.A.

Ciò premesso, nel merito si è espressa forte contrarietà agli interventi del Governo in materia di ricambio generazionale, mobilità obbligatoria, ricollocazione del personale in esubero, permessi e distacchi sindacali, riforma degli onorari dell’Avvocatura, Formez.
In particolare:

Ricambio generazionale.

Le misure previste dal Decreto sono insufficienti; se si considera il limitato numero delle nuove assunzioni, si è portati a constatare come il ricambio generazionale non ci sia affatto! In materia si è proposto di avviare una revisione della cosiddetta “Riforma Fornero”, per consentire, nel prossimo triennio, una maggiore flessibilità nelle uscite nella P.A., alla quale possa corrispondere un reale incremento di nuove assunzioni.

Mobilità obbligatoria.

La norma (trasferibilità senza obbligo di motivazione in qualunque ufficio pubblico si collochi nel raggio di 50 Km da quello di servizio) determina una autentica discriminazione, per effetto della quale al lavoratore del pubblico impiego vengono negate garanzie che sono solidamente accordate nel privato; il tutto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Siamo in presenza di una sorta di “aggiramento di legge”: la modifica del concetto di “unità produttiva” è indirizzata esclusivamente a bypassare l’obbligo di motivazione che normalmente è il presupposto richiesto per ogni trasferimento. Ed infatti il trasferimento, nel pubblico come nel privato, è comunque già consentito – tra diverse unità produttive – salvo l’obbligo di motivazione per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive da parte del datore di lavoro.

Qui addirittura si pretende di applicare la norma a Enti diversi, annullando anche la differenza tra “trasferimento” e “cessione di contratto”.

Il venir meno dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 2103 C.C. previa l’introduzione del nuovo concetto di “unità produttiva”, ad avviso della CGU CISAL, può dar luogo a veri e propri abusi di potere nei confronti dei lavoratori dipendenti. Si è rimarcato, inoltre, come la norma sia comunque assolutamente inapplicabile al comparto scuola, avuto riguardo agli assetti regolamentari e organizzativi che connotano il medesimo.

Ricollocamento personale in esubero

E’ necessario procedere ad una profonda riconsiderazione del concetto di “pianta organica” e portare a definitivo compimento la sostituzione dello stesso con quello di “fabbisogno di personale”. Inoltre, si deve considerare che per quanto riguarda la PA, si è man mano delineata una nozione di “esubero” nuova, estranea ai dettami propri dell’azienda privata. Ed infatti nella PA gli esuberi non vengono determinati attraverso una analisi dei fabbisogni, dei costi e dei risultati, anche economici, di un Ente; al contrario, ci si è limitati a fotografare gli organici ad una determinata data ed a applicare un taglio percentuale generalizzato. E ciò senza neanche prevedere un calmiere per quegli Enti i cui bilanci registrino un attivo. Per un Ente produttivo, la perdita di personale (imposta forzosamente in base al criterio astratto della pianta organica) potrebbe avere ripercussioni addirittura negative dal punto di vista non solo dell’efficienza ma anche della produttività, incidendo negativamente non solo sulla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, ma anche sulle entrate dello Stato.

E’, pertanto, necessario riconsiderare le attuali piante organiche degli enti, prima di applicare procedure di mobilità coattiva, soprattutto se destinata a dar luogo al demansionamento del personale.

Permessi sindacali

La CGU CISAL è disponibile al confronto sulla specifica questione dei permessi sindacali nell’ambito del più generale problema delle garanzie delle libertà sindacali; evidenzia come la materia sia attualmente disciplinata da un contratto quadro efficace sino al 31 dicembre 2015 che verrebbe, in questo modo, disapplicato secondo modalità che fanno emergere dubbi circa la legittimità della norma che in tal senso dispone.

Riforma degli onorari dell’Avvocatura

In considerazione dei tagli che hanno già colpito la categoria, si è chiesto lo stralcio dell’art. 9 del D.L. o, in alternativa, una sua modifica, con un emendamento che salvaguardi i compensi professionali.

Associazione Formez PA

Alla luce della normativa di cui sopra, si è chiesto un rafforzamento della tutela nei confronti del personale a tempo indeterminato del Formez, in relazione all’istituto del trasferimento per il personale in servizio, istituto peraltro già utilizzato in casi analoghi di scioglimento di Enti.  Fonte CGU-CISAL.it