Sentenza Sezione Giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia n.78/2017 - P.I. – Permessi sindacali retribuiti - Responsabilità amministrativa per inosservanza dell’obbligo di giustificare le assenze dal servizio mediante documentazione probatoria

Il principio stabilito dal Collegio in materia di permessi sindacali, afferma che la mancata documentazione attestante la relativa attività sindacale è fonte di responsabilità. Il ragionamento sostenuto dai giudici è che la partecipazione agli impegni sindacali da parte di un dipendente che fruisce del diritto all’utilizzo dei permessi retribuiti è prevista dall’art. 30 dello Statuto dei lavoratori, che riconosce il diritto alla partecipazione alle riunioni degli organi sindacali, “garantendolo da qualsiasi preventivo atto di autorizzazione o concessione”, ma proprio in virtù della specifica finalità cui è attribuito il diritto in questione, “in assenza della prova dell’effettiva partecipazione, che grava comunque sull’interessato, la relativa assenza diviene priva di giustificazione e la corrispondente retribuzione indebita, venendo meno, il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispondente retribuzione “. Fonte www.Aran.it

Sentenza Corte d'Appello Regione Sicilia n°78/2017