Sentenza Corte di Cassazione - Pubblico impiego – procedimento penale e procedimento disciplinare – art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 – autonomia dei due procedimenti

La Corte rigetta il ricorso di un dipendente del Ministero del Lavoro che era stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare.

Il lavoratore, condannato penalmente in 1° grado, contestava all’Amministrazione di non aver sospeso il procedimento disciplinare in attesa di una sentenza che fosse definitiva.

Con la sentenza n.8410 del 5.4.2018 gli Ermellini ribadiscono che l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 introduce la regola generale della: “autonomia dei due procedimenti…la norma contempla la possibilità della sospensione (dunque facoltativa e non obbligatoria) come eccezione, nei casi di maggiore gravità (ossia per fatti sanzionabili con misure superiori alla sospensione fino a 10 gg.) e nei limiti in cui ricorrano casi di particolare complessità e qualora l'istruttoria disciplinare non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti alla contestazione. …non è rinvenibile nell'art. 55-ter D.Lgs. n. 165/01, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcun obbligo di sospensione del primo in attesa della definizione del secondo. Neppure esiste una disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere ad un'autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare.

La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016).” Fonte Aranagenzia.it

Corte di Cassazione - Sentenza n. 8410 del 5/4/2018