Sentenza Corte di Cassazione ''Obbligo del datore di lavoro pubblico al pagamento ferie non utilizzate dal dipendente''

Secondo la Cassazione, il lavoratore ha sempre diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non godute, senza necessità di provare di averle richieste, mentre spetta al datore di lavoro fornite prova dell’adempimento o della sua offerta. Con la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 la Corte di Cassazione infatti ribalta l’indicazione della Corte d’Appello secondo la quale il datore di lavoro pubblico ha diritto a non pagare le ferie al lavoratore cessato se quest’ultimo non dimostri di averle preventivamente richieste. Vige, pertanto, l’obbligo di pagamento ferie non utilizzate ai Dipendenti Pubblici. La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un’esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”. La Corte ha affermato che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Nel caso specifico, il ricorso del dipendente è stato giudicato fondato dalla Cassazione, in quanto dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva.   Tratto da: www.lentepubblica.it

In allegato pdf la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018