Sentenza Corte di Cassazione ''il lavoratore ha diritto al trasferimento per assistenza al familiare disabile''

La Corte di Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2019, n. 6150 ha stabilito sul diritto del genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e tale diritto è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto, o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.