Sentenza Corte di Cassazione '' Legittimo il licenziamento di chi svolge attività sportiva ''fisicamente provante''

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 144 del 9 Gennaio 2015 afferma che è legittimo licenziare il dipendente che pratica un’attività sportiva fisicamente provante, idonea a ridurre sensibilmente la sua capacità lavorativa. È stato deciso da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, la n. 144 del 9 Gennaio 2015. Così come già statuito in primo e in secondo grado, la Suprema Corte ha ribadito “ l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha, impone correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”. Infatti, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttivi di danno”. Pertanto la pratica di una disciplina sportiva lesiva di una condizione di salute, già di per sé compromessa, è idonea a giustificare il licenziamento del lavoratore.

Fonte: www.candalicemercurioassociati.it

 

Testo della sentenza in formato .pdf