Sentenza Corte di Cassazione ''Se la lavoratrice è in aspettativa senza retribuzione, non ha diritto all’indennità di maternità''

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151/2001, le lavoratrici madri che si trovino all’inizio del periodo di congedo di maternità sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità per maternità se tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello della maternità non siano decorsi più di 60 giorni. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7675/17 depositata il 24 marzo. Fonte: dirittegiustizia.it