Sentenza Corte di Cassazione - Fondazioni IRCCS – d.lgs. n.288/2003 art. 11 - natura del rapporto di lavoro -chiarimento sullo stato giuridico del personale del P.I. che entra negli organici degli IRCcS

Nella sentenza la Corte chiarisce la natura del rapporto di lavoro del personale delle Fondazioni IRCCS. Dicono i giudici: “L’art. 11 del d.lgs. n. 288/2003, prevede al primo comma che il rapporto di lavoro del personale delle suddette Fondazioni ha natura privatistica. La disposizione prosegue aggiungendo che il personale già dipendente alla data di trasformazione degli IRCCS in Fondazioni IRCCS mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni che invece opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.” Fonte ARAN

Sentenza del 25.05.17 - Corte di Cassazione.pdf