DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126 ''Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti''

Il decreto scuola, Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 ottobre e pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2019 con 10 articoli, ma due di questi (gli artt.4 e 5 ) includono importanti novità per le Università Italiane:

Esenzione Mepa - l'art. 4 del DL.prevede l'esenzione, per gli Atenei e le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, dall’obbligo di ricorrere al Mepa per l’acquisto di beni e servizi destinati alla ricerca.

Semplificazioni in materia universitaria - l'art. 5 del DL ha apportato  alcune modificazioni riguardo sia alla durata delle abilitazioni scientifiche - che alla validità delle abilitazioni scientifiche nazionali che passa da 6 a 9 anni.

 

Il testo del decreto legge passerà quindi all’esame del Parlamento, che dovrà convertirlo in legge entro i consueti 60 giorni successivi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riportano quì di seguito i due articoli interessati

 

Art. 4 . Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca.

Art. 5 - Semplificazioni in materia universitaria

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.