Sintesi Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, ed una sintesi del Decreto riferito alle Università

Sintesi Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 LEGGE DI BILANCIO 2020


1) Cuneo fiscale per lavoratori dipendenti
Art. 1, comma 7

Per la riduzione del carico fiscale delle persone fisiche, nello stato di previsione del MEF è istituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a:

3 miliardi di euro per l’anno 2020;
5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’attuazione della riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti è, tuttavia, demandata a futuri interventi normativi, nei limiti delle risorse stanziate nel predetto fondo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito dei medesimi interventi.

2) Oneri per la contrattazione collettiva nazionale
Art. 1, comma 127

E’ previsto l’incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, per il triennio 2019-2021, del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico, per:

-          325 milioni di euro per il 2020 (da euro 1.425 milioni di euro già previsti a 1.750 milioni)
-          1,6 milioni di euro dal 2021 (da euro 1.775 milioni di euro già previsti a 3.375 milioni).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive, del personale appartenente al settore Stato, pari:

-          1,3% per cento per il 2019;
-          1,9% per il 2020;
-          3,5% per cento a decorrere dal 2021.

Resta inteso che, anche per il triennio 2019 – 2021, gli oneri degli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, tra cui le Università, continueranno, invece, ad essere posti a totale carico dei rispettivi bilanci, giusta art. 1, comma 438 della Legge 145/2018.

Anche gli adeguamenti ISTAT e gli incrementi collegati alle classi stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari continueranno a gravare sui bilanci delle Università.

3) Utilizzo graduatorie concorsi pubblici
Art. 1, commi da 147 a 150

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui le Università, potranno utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici:

a)      approvate nell’anno 2011, fino al 30 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria, da parte degli idonei, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, previo superamento di un apposito esame colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b)      approvate negli anni dal 2012 al 2017, fino al 30 settembre 2020;

c)      approvate negli anni 2018 e 2019, entro tre anni dalla loro approvazione (il comma 148 abroga le disposizioni della legge 145/2018, che limitavano l’utilizzo delle graduatorie per la sola copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendeva no disponibili in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori).

A far tempo dal 1° gennaio 2020, la vigenza delle graduatorie di concorsi pubblici sarà di due anni dalla data di approvazione, in luogo di tre anni dalla data di pubblicazione.

4)   Fondo per il potenziamento della ricerca e istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca (A.N.R.)
Art. 1, commi da 240 a 252

E’ istituita l’Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR, con il compito di promuovere e coordinare le attività di ricerca di Università, enti e istituti di ricerca pubblici, favorendo la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali, valutandone l’impatto, anche tenendo conto dei risultati dell’ANVUR.

L’Agenzia dovrà, inoltre, definire un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca, per l’adozione delle correlate misure legislative e amministrative di attuazione.
All’Agenzia è, inoltre, affidata la gestione dell’apposito fondo, istituito nello stato di previsione del MIUR (al di fuori, pertanto, del F.F.O.), a far tempo dall’anno 2020, per il potenziamento della ricerca svolta dalle università, enti e istituti di ricerca, anche privati.

L’entità di tale fondo, in quota parte destinata anche a garantire il funzionamento della stessa Agenzia, ammonta, su base annua, a:

Anno Risorse per il potenziamento della ricerca Risorse dedicate al funzionamento dell'ahgenzia  Nazionale per la ricerca (ANR)
2020 24,7 milioni 0,3 Milioni
2021 196 Milioni 4 Milioni
Dal 2022 a regime 296 Milioni 4Milioni


Sono organi dell’Agenzia:
il direttore, presidente del comitato Direttivo e legale rappresentante dell’Agenzia;
il comitato direttivo, formato da 8 componenti, uno dei quali scelto dalla CRUI (durata della carica 4 anni);
il comitato scientifico, formato da 5 componenti;

il collegio dei revisori dei conti, formato da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e 2 componenti supplenti.

L’Agenzia potrà disporre di una dotazione organica nel limite massimo di trentaquattro unità di personale, di cui tre dirigenti.

I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo saranno definiti con DPCM, su proposta del MIUR, di concerto con il MEF, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. E’ inoltre prevista l’adozione, entro sessanta giorni dal varo della legge di bilancio, di apposito DPCM, su proposta del MIUR, di concerto con il MEF, con il quale saranno definite procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione.

Nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca, l’Agenzia terrà conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall’adozione del predetto DPCM.

5)   Borse di studio

Art. 1, comma 265

E’ previsto per l’anno 2020 l’incremento di 31 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

6)   Servizio Civile

Art. 1, comma 267

E’ prevista l’assegnazione al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, con la finalità di favorire lo sviluppo servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

7) Medici e scuole di specializzazione
Art. 1, comma 271 - 859

E’ previsto l’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, mediane incremento della relativa autorizzazione di spesa, in misura di:

-          5,425 milioni di euro per l’anno 2020;

-          10,850 milioni di euro per l’anno 2021,

-          16,492 milioni di euro per l’anno 2022,

-          22,134 milioni di euro per l’anno 2023;

-          24,995 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.


8) Obbligo esposizione cartelli per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking
Art. 1, commi da 348 a 351

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui le Università, hanno l’obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nei locali ove si erogano servizi all’utenza, cartelli recanti il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, le modalità e le tempistiche di esposizione saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

La violazione del predetto obbligo costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale.

9) Incremento FFO per promuovere l’educazione alle differenze di genere
Art. 1, comma 354


E’ previsto l’incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario, in misura di 1 milione di euro, a regime, a decorrere dall’anno 2020, da ripartirsi tra le Università, per la promozione dell’educazione alle differenze di genere, attraverso l’inserimento, nell’offerta formativa, di corsi di studi di genere o per il potenziamento di corsi di studi di genere già esistenti.

10) Servizio di trasmissione radiofonica universitaria
Art. 1, commi 379 e 380

E’ prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, del Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020, con la finalità di sviluppare un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche (ma, evidentemente, non necessariamente) attraverso lo strumento della convenzione da stipulare, a seguito di gara pubblica, i cui criteri devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il Fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

11) CONSIP
11.1) Art. 1, comma 582

La norma estende all’acquisto di autovetture (oltre alle categorie merceologiche della energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

11.2) Art. 1, comma 583

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Università, tra gli altri, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

Si rammenta che, in materia di semplificazione di acquisti funzionali alle attività ricerca, alcuni giorni prima del varo della Legge di bilancio 2020, l’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito dalla Legge 159 del 20/12/2019 (tuttora vigente), aveva stabilito, in relazione all'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, la non applicazione, alle Università statali, delle:

-          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

-          disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.


12) Cessazione norme di contenimento della spesa
Art. 1, comma 590

A decorrere dall’anno 2020, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento della spesa di cui all’allegato A annesso alla legge di bilancio 2020, fatta eccezione per l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

In sostanza, cessano di avere efficacia, per le Università e fermo restando quanto precisato nel paragrafo che segue, i vincoli di spesa, vigenti fino all’anno 2019, previsti in materia di:

-          relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza;
-          sponsorizzazioni;
-          taglia carta;
-          manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili.

Restano invece in vigore i vincoli (e l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi) relativi alle spese:

-          di personale con contratti a tempo determinato e autonomo di cui all’art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;

-          per l’acquisto, il noleggio, l’esercizio e la manutenzione di autovetture;

-          destinate alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (riduzione del 10% dei fondi certificati per l’anno 2004).

13)   Nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa
Art. 1, commi da 591 a 599

13.1 Riduzione spese per acquisto di beni e servizi

A decorrere dall’anno 2020, le Università (tra gli altri) non potranno effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016 - 2018, come risultante dai relativi rendiconti/bilanci di esercizio.

Per l’individuazione delle voci di spesa soggette al limite, le Università dovranno fare riferimento alle voci di bilancio corrispondenti ai codici B6 (materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), B7 (per servizi: erogazione di servizi istituzionali, acquisizione di servizi, consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro, compensi agli organi di amministrazione e controllo) e B8 (per godimento di beni di terzi) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013.

Il superamento del predetto limite sarà consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi accertati in ciascun esercizio, rispetto al valore dei ricavi maturati nell’esercizio 2018.
Tale eventuale aumento dei ricavi potrà essere utilizzato per l’incremento della spesa per beni e servizi (rispetto al valore medio 2016-2018), entro il termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento.

Non concorrono alla quantificazione dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e servizi.

13.2 Obbligo versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi rivenienti dalle norme in materia di contenimento della spesa comunque vigenti nel 2018. Nonostante il venir meno delle disposizioni limitative della spesa citate nell’allegato A alla legge di bilancio (si veda paragrafo 12), sebbene di fatto soppiantate dai nuovi vincoli di spesa descritti al paragrafo 13.1, dall’anno 2020, le Università dovranno comunque continuare a versare, al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al medesimo allegato A, peraltro incrementato del 10%.

Resta inteso che, oltre al predetto importo, dovranno continuare ad essere versati, al bilancio dello Stato, gli ulteriori risparmi derivanti dalle ulteriori vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per personale, nonché per l’acquisto, il noleggio, l’esercizio e la manutenzione di autovetture.

13.3 Compensi e gettoni di presenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Secondo quanto previsto dal comma 596, i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, anche delle Università, dovranno essere stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti (per le Università, il MIUR), di concerto con il MEF, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette amministrazioni vigilanti (per le Università, il MIUR).
I predetti compensi e i gettoni di presenza dovranno essere determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con DPCM, su proposta del MEF, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

La relazione sulla gestione, predisposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio, dovrà contenere, in un’apposita sezione, l’indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni in commento nei paragrafi da 13.1 a 13.3. L’eventuale inosservanza di tali disposizioni - come previsto al comma 598 - costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

Inoltre, in caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all’ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell’ente.

Il comma 599 prevede, infine, che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente paragrafo sia verificato e asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

14)   Taglio spese informatiche

Art. 1, commi 610 - 611- 613

Le Università dovranno (tra gli altri) assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

La percentuale di risparmio è ridotta al 5% per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center), a decorrere dalla rispettiva certificazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

Le predette disposizioni - è precisato al comma 13 - costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Non parrebbero, in questo caso, previste deroghe alla predetta riduzione, neanche in presenza di progetti dell’Unione Europea o di spese finanziate da terzi.

15)   Oneri locativi

Art. 1 commi da 616 a 619

Per il conseguimento di ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, si potrà procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verificando con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione.
Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso, attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni, a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento.

Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell’ambito territoriale della medesima regione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all’Agenzia del demanio, al fine del rilascio del nulla osta alla stipula.

In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

Per i contratti giunti a scadenza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio è consentito proseguire nell’utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni sopra evidenziate.

In caso di mancata accettazione da parte della proprietà, si applicano le procedure di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

16) Fondo di Finanziamento Ordinario
Art. 1, comma 861

Non è previsto alcun incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2020, che torna a crescere, sia pure per valori irrisori, a far tempo dal 2021, come di seguito evidenziato.
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Anni                    Incrementi FFO
2020                  zero
2021                  5 milioni
2022                 15 milioni
2023                 25 milioni
2024                 26 milioni
2025                 25 milioni
2026                 25 milioni
dal 2027 a regime 46 milioni


I predetti incrementi, a partire dal 2021, sono stati peraltro neutralizzati, a regime, in misura di 1,5 milioni di euro per ciascun anno, per effetto dell’art. 32, comma 2, lett. c), della legge 30/12/2019, n. 162 (c.d. milleproroghe), emanata all’indomani della legge di bilancio.
Per il sostegno della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, la legge milleproroghe ha infatti disposto la riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario a favore delle Università in misura di 1,5 milioni annui, a decorrere dall'anno 2021.



DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE
Il decreto legge 162 del 30 dicembre 2019 entrato in vigore il 31 dicembre 2019 per “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”
Proroghe

Proroga della prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici

L’art. 11 comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Università

L’art. 1 comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza per le amministrazioni pubbliche per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possegga i requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 del cosiddetto decreto Madia, Decreto Legislativo 75/17, ossia:
- risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione

- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione

- aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a tempo determinato

L’art. 1 comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all'articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08.

L’art. 6 comma 3 proroga al 30 giugno 2020 il termine per la stipula a livello di singolo ateneo del contratto integrativo per l’utilizzo, a titolo di cofinanziamento, delle risorse pari a € 8.705.000,00 a decorrere dal 2019, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera.


Link

Legge di bilancio 2020

http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bfab79ff5-c4a9-4fe2-894a-55ca65aa2e84%7D_legge-di-bilancio-2020.pdf

Milleproroghe

http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B4fd3abd9-38e1-41ad-aefb-7a1238ca61c5%7D_decreto-legge-162-2019.pdf