Una sintesi delle norme che riguardano l'Università del DL. Milleproroghe votato alla Camera il 20 Febbraio

A cura di Michele Poliseno - coordinatore nazionale aggiunto FGU GILDA - Dipartimento Università

Terminato l'iter alla Camera, del Decreto Legge 162/19 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, elaborato dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio. Il successivo passaggio in Senato, visti i tempi strettissimi per la conversione in legge, non consentirà di apportare modifiche pena la decadenza dell’intero provvedimento.

A tale proposito vi elenco una sintesi delle norme già presenti nel decreto legge e degli emendamenti approvati e vi alleghiamo il testo:

All’art. 1 comma 1 (stabilizzazioni) - All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Si riportano le modifiche all’art. 20 comma 1:

Articolo 1.

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole « nel triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

 

1. Identico.

1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». 1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: « Per il triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2020-2022 » e, al secondo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». 1-quater. All’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 » e le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ». 2. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 6-quater, le parole « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 3. All’articolo 1, comma 5, del decreto- legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3. Identico.

4. Fermo restando quanto previsto dal- l’articolo 1, comma 227, della legge 28

4. Identico.

All’art. 1 comma 1(PEV)-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

L’articolo 1, comma 1-ter – introdotto in sede referente – proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame – modificando l’art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017 (vedi infra) – dispone che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020- 2022, in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto, fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ed aumenta il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate, disponendo che questi non possano superare il 30 per cento (in luogo del 20 attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Il richiamato art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017 riconosce la suddetta facoltà per il triennio 2018-2020, nel limite del 20 per cento del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione delle suddette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che non può essere superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.

Le predette procedure selettive prevedono prove volte a verificare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive.

Come disposto dall’art. 2, c. 6, del D.L. 126/2019, quanto previsto dal più volte citato art. 22, c. 15, in merito alle procedure selettive riservate si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre.

L’art. 1 comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all'articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08

All’art. 5 bis comma 1.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

L’art. 5-septies.

Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’art. 6 comma 3 (Lettori) proroga al 30 giugno 2020 il termine per la stipula a livello di singolo ateneo del contratto integrativo per l’utilizzo, a titolo di cofinanziamento, delle risorse pari a € 8.705.000,00 a decorrere dal 2019, finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera

All’art. 6 comma 5-sexies

Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale sono prorogate per l'anno 2021 (articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Michele Poliseno

DL Milleproroghe