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Il congedo di paternità - indicazioni inps messaggio 591/2019

 

La legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 ha innovato alcuni aspetti relativi il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’art. 4 comma 24 lettera a) dalla Legge 92 del 28 giugno 2012. INPS con il messaggio 591 del 13 Febbraio 2019, recepisce quanto la norma sancisce e chiarisce alcuni aspetti:

 

- le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019;

- la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore;

- all'istituto del congedo di paternità si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012;

- per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013;

- è stata prorogata, per l’anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda si rimanda alla circolare inps n. 40 del 14 marzo 2013 che al punto 4 chiarisce che, come previsto dall’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

I congedi non possono essere frazionati ad ore.

Si rimanda alla lettura del messaggio inps 591 del 13 Febbraio 2019 e della circolare inps n. 40 del 14 marzo 2013.

Normativa di riferimento

  • Circolare inps 14 marzo 2013, n. 40 - “Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre”;

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

  • Messaggio inps 13 Febbraio 2019, n. 591 - “Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019”

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Fonte: www.superabile.it di Giorgia Di Cristofaro

 
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