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Legge di Bilancio, Welfare ‘’Novità riguardanti il trasporto pubblico locale e il tragitto casa-lavoro per il dipendente pubblico e privato’’

Legge di Bilancio, Welfare ‘’Novità riguardanti il trasporto pubblico locale e il tragitto casa-lavoro per il dipendente pubblico e privato’’ I servizi di trasporto collettivo (casa-lavoro) sono disciplinati dall'articolo 51 comma 2d del Tuir, cui la Legge di Bilancio 2018 aggiunge il nuovo articolo d-bis:"[2. Non concorrono a formare il reddito:]

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12". Secondo la nuova formulazione la legge prevede dunque l’esclusione dal reddito di lavoro di quelle somme erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti (o a categorie di questi) dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il che implica che, a partire dal 2018, le aziende potranno prevedere all'interno dei propri piani di welfare aziendale anche la possibilità di pagare o di rimborsare l'abbonamento dei propri dipendenti o di familiari a loro carico, a fronte di vantaggi fiscali (pari alla completa deducibilità dell'importo laddove il piano sia frutto di un accordo con i sindacati e pari invece al 5 per mille del totale in caso di iniziativa unilaterale).

Queste, in particolare, le condizioni che il servizio deve possedere affinché le prestazioni possano effettivamente considerarsi irrilevanti ai fini reddituali, permettendo dunque di accedere al beneficio della deducibilità:

deve essere rivolto alla generalità o a intere categorie di dipendenti (il servizio non può essere cioè destinato a un unico dipendente);

deve essere sottoscritto un accordo sindacale (anche aziendale) o, in alternativa, essere stipulato - anche in occasione dell'accordo che introduce il piano di welfare - un regolamento aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dai dipendenti interessati.

Quali abbonamenti sono detraibili? E con quali modalità? - Sono detraibili tutti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale realizzati dal servizio pubblico o in convenzione con privati (bus, tram, metro), regionale e interregionale (bus e treni), compresi i treni ad alta velocità che consentono un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Rientrano pertanto tra le soluzioni di abbonamento interessate gli abbonamenti mensili, plurimensili e annuali, con esclusione dei biglietti orari o giornalieri con una durata oraria, anche quando superiore a quella giornaliera.

Il datore di lavoro può pagare il costo dell’abbonamento direttamente all’azienda di trasporto pubblico oppure può rimborsare le somme al lavoratore, previa esibizione di fattura o ricevuta. Il rimborso non prevede alcun limite di spesa.

In che modo il dipendente può quindi recuperare le spese affrontate per il trasporto casa-lavoro? Nel caso si affidi al trasporto pubblico, il lavoratore ha due possibilità:

1. la detrazione dalla propria imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro annui;

2. i cosiddetti buoni TPL (Trasporto Pubblico Locale), in cui rientrano per l'appunto tutte quelle soluzioni di welfare azineldae in cui sia il datore di lavoro a provvedere all'acquisto o al rimborso delle spese di abbonamento sostenute.

Con un'importante differenza! Nel caso in cui l'acquisto sia realizzato dal dipendente, la Legge di Bilancio introduce sì la detraibilità delle spese sostenute, ma imponendo un tetto massimo di 250 euro, invece non previsto nel caso in cui sia l'acquisto o rimborso venga realizzato dal datore di lavoro. Semplificando, se è il piano di welfare aziendale a prevedere il rimborso o l'acquisto dell'abbonamento non è fissato alcun tetto; in caso di acquisto del dipendente, per il rimborso tramite dichiarazione dei redditi vale il limite complessivo dei 250 euro (con un risparmio pari a 47,50 euro annui), a prescindere dall'importo effettivamente speso speso.

Per poter "scaricare" le spese per l'abbonamento ai trasporti pubblici nel modello 730, come per tutte le detrazioni fiscali disciplinate dal Tuir, occorre in ogni caso conservare il titolo di viaggio, vale a dire l'abbonamento da esibire in caso di richiesta da parte dell’ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Affinché possa essere davvero considerato valido ai fini fiscali, l'abbonamento deve includere:

1. la denominazione di chi emette il titolo di viaggio-abbonamento;

2. l’attestazione dell’utente;

3. la descrizione del servizio o della tratta o altra indicazione;

4. il costo dell’abbonamento;

5. la data di emissione e di validità.

Ulteriore aspetto di rilievo della norma è che le agevolazioni sussistono anche per i familiari del dipendente (in particolare, coniuge e figli), purché con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Fonte: www.pensionielavoro.it

Leggi anche il commento del Prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su: www.ilpuntopensionielavoro.it del 8/1/2018

 
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