Legge di conversione “Milleproroghe” - Le novità di interesse per il sistema universitario

Terminato l'iter di conversione in legge del decreto c.d. Milleproroghe, approvato in via definitiva, riportiamo di seguito alcune novità, riguardanti il panorama universitario, estratte dal Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati.

 

1) Il comma 5 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017: il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012 (di cui all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008), in specifiche amministrazioni pubbliche, nonché il termine per concedere le relative autorizzazioni alle assunzioni, ove previste (lettera a));

2) Il comma 7 dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsti all’articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. 192/2014; viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. L’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 (come da ultimo modificato dal D.L. 210/2015), ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013 e nell’anno 2014, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, e dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/20085, nonché il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Il successivo comma 4 ha prorogato al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013, relative al Comparto sicurezza e Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Restano ferme le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al turn over per le amministrazioni di cui al sopra richiamato art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il personale dirigenziale, il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dall’articolo 1, comma 227, della legge di stabilità per il 2016 – lasciata invariata dal comma in esame – non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165.

Si ricorda che: l’art. 3, comma 1, del D.L. 90/2014 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2014, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; l’art. 3, comma 2, del D.L. 90/2014 – concernente assunzioni, per gli anni 2014 e 2015, di personale a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca – è stato abrogato dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016; l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2010 e 2011, presso i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente; l’articolo 66, comma 13-bis, del D.L. 112/2008 fa riferimento ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato presso le università statali, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.

3) L’articolo 4, comma 3, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale). A tal fine, novella l’art. 1, co. 10-octies, primo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) che, oltre a definire la suddetta data del 31 dicembre 2016, faceva riferimento alle tornate di abilitazione scientifica nazionale indette nel 2012 e nel 2013. La disposizione recata dal D.L. 210/2015 era collegabile alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe potuto consentire la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori di “tipo b”.

Al riguardo, si evidenzia che, parallelamente a quanto disposto con il citato co. 10-octies, il co. 10-septies del medesimo art. 1 del D.L. 210/2015 aveva disposto, novellando l’art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010, che i contratti in questione erano “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016” (anche in considerazione del fatto che, nella disciplina previgente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, per i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b” era prevista la non rinnovabilità). Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, sembrerebbe opportuno anche abrogare il comma 10-septies dell’art. 1 del D.L. 210/2015. La relazione illustrativa faceva presente, al riguardo, che si tratta di un “ulteriore prolungamento del termine” per la proroga dei contratti, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, finalizzato a garantire che il meccanismo di cui all’art. 24, co. 5, della L. 240/2010 possa effettivamente scattare, nelle more degli esiti della tornata per l’acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale avviata con D.D. 1532 del 29 luglio 2016.

In relazione alla nuova disciplina introdotta dal comma in esame, si ricorda che nella seduta dell’Assemblea della Camera del 10 febbraio 2016 dedicata all’esame del D.L. 210/2015, il Governo aveva espresso parere favorevole sull’ordine del giorno 9/3513-A/109, che – per quanto qui interessa – lo aveva impegnato a chiarire che l’interpretazione corretta da attribuire al comma 10-octies dell’art. 1 dello stesso D.L. era che (anche) i ricercatori di “tipo b” che avevano sostenuto le tornate 2012 o 2013 dell’ASN senza aver conseguito l’abilitazione, potevano ottenere la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2016 anche se lo stesso contratto era nel frattempo scaduto. Il 15 marzo 2016 il MIUR aveva dunque inviato ai rettori e ai direttori generali delle università la nota prot. 3672, concernente disposizioni per il reclutamento, nella quale, in esplicita applicazione del citato odg, aveva evidenziato che “in attesa della nuova abilitazione scientifica nazionale, le università possono rinnovare per una durata che non può andare oltre il 31/12/2016 i contratti dei ricercatori di tipo b in scadenza nel corso dell’anno 2016 e prorogare fino alla stessa data quelli già scaduti di coloro che non hanno partecipato o che non hanno ottenuto l’abilitazione nelle tornate 2012 e 2013”.

Della novità – intervenuta in via extralegislativa – relativa alla possibilità di proroga anche per coloro che, pur avendo partecipato alle procedure, non hanno ottenuto l’abilitazione – il testo in commento non tiene conto.

4) L’articolo 4, comma 3-bis – inserito durante l’esame al Senato – proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. Si ricorda, preliminarmente, che le università possono destinare a tale scopo fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Conseguentemente, proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di “tipo b”, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. A tali fini, novella l’art. 24, co. 6, della L. 240/2010.

5) L’articolo 4, comma 5-quinquies, inserito durante l’esame al Senato, estende di ulteriori 2 anni la validità dell’idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la L. 240/2010, portandola, complessivamente, a 9 anni. A tal fine, novella l’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) che aveva esteso la validità dell’idoneità in questione (dai previgenti 5) a 7 anni dal conseguimento. La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a coloro che hanno conseguito l’idoneità in base alla L. 210/1998 di poter ancora essere chiamati dalle università ai sensi dell’art. 29, co. 4 e 8, della L. 240/2010.

6) L’articolo 4, comma 5-sexies, – inserito durante l’esame al Senato – estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati. A tal fine, richiama l’art. 8, co. 3, del DPR 95/2016 (v. scheda art. 4, co. 3), in base al quale la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.  Si interviene, così, con norma primaria in un ambito disciplinato con regolamento.