Aran- Scheda di sintesi sulle principali misure in materia di gestione e amministrazione del personale delle amministrazioni pubbliche DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

ARAN INFORMA - NEWS SU EMERGENZA CORONAVIRUS ''Notizie e provvedimenti sull’emergenza Coronavirus, con particolare attenzione a quelle che interessano la P.A. e che hanno riflessi sulla gestione e l’amministrazione del personale. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Scheda di sintesi sulle principali misure in materia di gestione e amministrazione del personale delle amministrazioni pubbliche

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO (ART. 1)

Incremento per l’anno 2020 delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e conseguente adeguamento dei fondi contrattuali, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IMPEGNATE IN ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute per le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 (ART. 2)

Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (ART. 7)

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (ART. 8)

Potenziamento delle risorse umane dell’INAIL (medici specialisti e infermieri) (ART. 10)

Potenziamento delle risorse umane dell’Istituto superiore di sanità (ART. 11)

Trattenimento in servizio i dirigenti medici esanitari, nonché delpersonale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, inderoga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (ART. 12)

INCREMENTO GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104 (ART. 24)

Incrementa i tre giorni di permesso retribuito al mese di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 di ulteriori dodici giorni complessivi, fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

CONGEDI SPECIALI PER I GENITORI (ART. 25)

Prevede speciali congedi per i genitori, ivi compresi i genitori affidatari,in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattichenelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020, per l’anno 2020.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZIO DI BABY-SITTING PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ CONNESSE CON LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (ART. 25)

Riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 eurobonus pe l’acquisto di servizi di baby sitting per l’assistenza e la sorveglianza deifigli minori fino a 12 anni di età, in alternativa alcongedo speciale di cui al punto precedente, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoriadei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e deglioperatori sociosanitarie per ilpersonale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per leesigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

PERMESSI E ASSENZE PER I SINDACI LAVORATORI (ART. 25)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenzai permessi per i sindaciprevisti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminatiin 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti (fatta salva l’indennità sostitutiva di mensa).

SMARTWORKING PER LAVORATORI DISABILI O CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITA’ (ART. 39)

Dispone che, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

DISPOSIZIONI INAIL (ART. 42)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.

BONUS PER CHI LAVORA IN SEDE NEL MESE DI MARZO (ART. 63)

Prevede l’erogazione, per il mese di marzo 2020, un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, per le sole giornate di lavoro, svolte presso la sede di lavoro (non in smartworking), nel mese di marzo 2020 (quindi, rapportato al numero di tali giornate), ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro.

INCREMENTO RISORSE DESTINATE ALLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ART. 70)

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delpersonale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivantidall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazionedall’emergenza sanitaria Covid19.

INCREMENTO RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DELLEFORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO, DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEL PERSONALE DEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO(ART. 71)

Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili delfuoco, del Ministero dell’Interno (per quest’ultimo previsto anche incremento spese per missioni in deroga ai limiti di legge), al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenzaepidemiologica da COVID-19.

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SU SMARTWORKING SEMPLIFICATO (ART. 87)

Aggiorna le disposizioni straordinarie sin qui emanate in materia di “lavoro agile semplificato”, prevedendo che le stesse restino in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Si prevede altresì, al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile sono utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità è possibile, motivatamente, esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dalservizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa.

SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 87)

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi incui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalitàtelematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Restaferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché lapossibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenzialiche si istaurano e si svolgono in via telematica e che sipossono concludere anche in smartworking, ivi incluse leprocedure relative alle progressioni di carriera.

DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 87)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensatotemporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali

ASSENZE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA (ART. 87)

Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o inpermanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ècollocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o inmalattia. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisceservizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva dimensa, ove prevista.PROROGA TERMINI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (ART. 116)Proroga deitermini previstiper l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE PER I DOCENTI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI (ART. 121)

Nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenzasanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali lerisorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa.

Link a scheda di sintesi

Fonte : www.aranagenzia.it