Corte di Cassazione 'L'Amm.ne non può provvedere a sostituire l'RSU'

Corte di Cassazione 'L'Amm.ne non può provvedere a sostituire l'RSU'

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 20 marzo 2008, n. 7604

" Il  Direttore Amministrativo di una università NON può provvedere alla sostituzione di componenti della RSU"
Anche se ciò è richiesto da un’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari).

OO.SS. (ricorrenti), Università degli Studi di Messina (controricorrente)
Il comportamento dell'Amministrazione - consistente nel dichiarare decaduti dalla carica di componenti della R.S.U. taluni dipendenti che si sono dimessi dalle rispettive Organizzazioni sindacali che li avevano designati nelle loro liste - costituisce condotta antisindacale, ex art. 28 legge n. 300/1970.
La disciplina legale (art. 42 del D. lgs. n. 165/2001) e contrattuale (Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998), infatti, attribuisce alla rappresentanza sindacale unitaria il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo 3° dello Statuto dei lavoratori per la tutela e la libertà ed attività sindacale, su cui non può incidere l'attività dell'ente e o amministrazione datore di lavoro.
Si deve, quindi, escludere la possibilità di riconoscere alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della R.S.U., che si porrebbe in evidente contraddizione con l'autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi.

La sentenza, qui massimata dalla Sede di Parma, è, a quanto consta, inedita. Una sintesi della stessa può essere reperita sul sito www.legge-e-giustizia.it