Infortunio del dipendente ed obblighi del datore di lavoro

Quali sono gli obblighi amministrativi del datore di lavoro nel caso in cui ad un suo dipendente occorra un infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro deve denunciare alla sede circoscrizionale dell’INAIL nella quale si svolgono i lavori (salvo che l’Istituto stabilisca una sede diversa), entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la loro indennizzabilità (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, c. 1).

A decorrere dal 1º luglio 2013 le denunce di infortunio devono essere effettuate esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicativo disponibile sul portale www.inail.it (INAIL, Circ. n. 34/2013). L'invio telematico è obbligatorio anche per gli imprenditori agricoli, mentre sono ne sono esclusi i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di colf e badanti, o di lavoratori occasionali di tipo accessorio (INAIL, Circ. n. 34/2013 e Nota n. 725/2013).

La denuncia deve essere inviata all’Istituto entro 24 ore, se l’infortunio ha avuto esito mortale o se sussiste pericolo di morte. Qualora, invece, l'inabilità per un infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno.

Il certificato medico deve essere inviato solo su richiesta dell’Istituto nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso dal lavoratore o dal medico che ha certificato l’evento (Min. Lavoro, 15 luglio 2005; INAIL, Circ. n. 44/2005). Fonte www.lavoropiù.info