Pubblico impiego e rientro anticipato dalla malattia: l’INPS specifica

Gli adempimenti del medico. L’art. 55-septies d.lgs. n. 165/2001 prevede che l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica; i medici preposti effettuano le operazioni di preparazione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal MEF.
Gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Tale eventualità si verifica nell’ipotesi in cui i dottori abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia.
Rispettare i canoni della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro nella prassi dispone soltanto dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo. Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
(fonte: www.lavoropiu.info)