Pensioni - Stop all'arrotondamento dell'anzianità contributiva per i dipendenti pubblici

L'Inps nega la possibilità di ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare la pensione dei dipendenti pubblici. La questione interesserà soprattutto i lavoratori che raggiungono i requisiti alla fine dell'anno. Con la riforma Fornero i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO dovranno maturare per intero l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e anticipata. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 2974/2015. Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, - precisa l'Inps - non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.

La questione era stata posta da alcune sedi territoriali dell'Inps e dai Caf e riguardava, in particolare, le sorti dell'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - nonchè per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. L'Inps precisa che, in sostanza, l'arrotondamento in parola dal 1° gennaio 2012 non può piu' operare.

Stop alla possibilità quindi, ad esempio, di chiedere la pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 6 mesi di contributi a 41 anni 5 mesi e 16 giorni di servizio oppure i 42 anni e 6 mesi a 42 anni, 5 mesi e 16 giorni di servizio. La misura, a ben vedere, penalizzerà soprattutto quei lavoratori che con l'arrotondamento avrebbero centrato il requisito al 31 dicembre dell'anno e che ora vedranno pertanto dilatarsi il momento dell'uscita.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

  • regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
  • pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

Fonte Pensionioggi.it