L’aspettativa nel Pubblico Impiego

L’aspettativa nel pubblico è disciplinata dalla legge n° 53 del 2000, e successivi aggiornamenti,ed è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per motivi ben precisi, senza che ciò implichi la perdita dell’impiego. In questo lasso di tempo, normalmente, non si ha diritto allo stipendio, però, in alcuni casi l’aspettativa è retribuita ed i pubblici dipendenti che ne intendono avvalersi devono fare richiesta alla propria Amministrazione tramite l’ufficio preposto. La concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione dipende dalle motivazioni che il dipendente ha presentate a suo sostegno e che possono essere:

Per lutto o infermità di un familiare: viene concesso al lavoratore un permesso di tre giorni avorativi retribuiti all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare non oltre il secondo grado di parentela, il tutto documentato. In caso di morte, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.

Per gravi motivi familiari: a questa richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti i gravi motivi familiari e le patologie individuate. La durata massima di aspettativa concessa è di due anni, in questo lasso di tempo il dipendente conserva il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa.

Per Altri motivi personali: in caso di grave disagio personale e non dovuto a malattia, il dipendente può richiedere un’aspettativa non retribuita per una durata massima di 12 mesi (continuativi o non) nell’arco di un triennio e da utilizzare al massimo in due momenti, comunque, l’ autorizzazione è legata alle esigenze del datore di lavoro, il quale può rifiutare la richiesta dandone precisa motivazione.

Per vincitori di concorso: iPubblici dipendenti impiegati a tempo indeterminato possono chiedere un’aspettativa non retribuita di massimo sei mesi per sostenere il periodo di prova previsto dalla nuova amministrazione.Tuttavia, esistono delle eccezioni riguardanti questa tipologia di aspettativa. Infatti, alcuni contratti prevedono che i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato e vincitori di concorso possano avere accesso ad un’aspettativa pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.

Per assistenza a un familiare disabile: la legge 104/1992 permette al lavoratore dipendente di richiedere un’aspettativa non retribuita per una durata massima di tre anni, in caso di assistenza a un familiare portatore di grave handicap. In alternativa, è concessa la possibilità di usufruire di permessi retribuiti (da non confondersi con il congedo) che vengono concessi per consentire al lavoratore di assistere familiari con handicap in condizione di gravità. E si ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore da dividersi nell’arco del mese in 1 o due ore giornaliere.

 

Per volontariato: il pubblico dipendente impegnato in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di precisi eventi indicati dall’art. 9 del D.P.R. 104/1991, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità della protezione civile, può fruire dell’interruzione della propria prestazione lavorativa e alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, ha diritto al trattamento economico e previdenziale che gli spetta da parte del datore di lavoro.È possibile richiedere un’aspettativa complessiva di massimo 90 giorni annui, di cui solo 30 giornicontinuativi, da investire in attività di soccorso e assistenza in catastrofi e calamità. Tale soglia sale a 180 giorni, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Per quanto concerne le attività formative, di pianificazione e simulazione delle emergenze, la durata massima del periodo di aspettativa è di 30 giorni all’anno, di cui massimo 10 giorni consecutivi.

Per incarichi pubblici, cariche elettive e attività sindacali: i lavoratori del pubblico impiego eletti al Parlamento nazionale o europeo, oppure alle assemblee regionali o che siano comunque chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive possono richiedere la concessione di un’aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro incarico. Stessa regola per le cariche sindacali provinciali e nazionali.

Per formazione.: l lavoratore del pubblico impiego con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni può richiedere un’aspettativa non retribuita della durata massima di 11 mesi per la formazione, per l’intera durata del corso. Tuttavia, tale richiesta può essere rifiutata dal datore di lavoro o, in caso di accettazione, frazionare il lasso temporale concesso per comprovate esigenze organizzative

Per dottorato di ricerca: consiste nel diritto spettante al dipendente pubblico di essere collocato in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato di ricerca presso una università e prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Per avvio nuova attività:i dipendenti pubblici possono chiedere l’aspettativa dal lavoro non retribuita, per un periodo massimo di 12 mesi, per avviare un’attività imprenditoriale, ma per aprire partita iva, i dipendenti pubblici che ne fanno richiesta devono rientrare in questi parametri: – la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; altra condizione per accedervi è solo ed esclusivamente se il loro contratto pubblico è part-time al 50% o inferiore; quindi, da 18 ore settimanali a scendere e solo se non contrasta con il principi di esclusività ed incompatibilità del Pubblico impiego. Queste tipologie di richiesta possono essere rifiutate dalla propria amministrazione che, però, è tenuta a fornire motivazioni precise per il suo diniego.

Per familiari all’estero:qualora il coniuge o convivente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, il dipendente ubblico può chiedere un’aspettativa non retribuita per una durata pari al periodo temporale, nel quale permane la situazione che l’ha originata. Tuttavia, il datore di lavoro può revocare in qualsiasi momento l’aspettativa concessa, per motivi di servizio imprevisti ed eccezionali, dando un preavviso di almeno 15 giorni.

Per cooperazione o attività umanitarie:l’aspettativa riguarda i dipendenti impiegati all’estero in veste di collaboratori in attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Il contratto viene stipulato tra i soggetti per la cooperazione e il dipendente, nel quale, i primi si assumono gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti del dipendente.Nel periodo di questa aspettativa superiore a quattro mesi ma inferiore a quattro anni, i dipendenti pubblici percepiscono gli assegni fissi e continuativi.

NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE - CCNL ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016/2018

ART. 38 – NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE(Art. 10 CCNL 13.05.2003)

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del d.lgs. n.151/2001.

2. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del comma 2.