Nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.
Fonte ARAN “ Orientamenti Applicativi del 17.02.2025
CIS126
I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”
Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.
A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.
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N.R.
La Modalità sincrona è quella utilizzata dove docente e studente sono presenti contemporaneamente nella piattaforma, possibilmente scelta dalla scuola. Questa modalità garantisce lezioni interattive e privilegia azioni in tempo reale. Si tratta di una lezione erogata su supporto digitale, in un ambiente del tutto virtuale, online, che assume le caratteristiche della classe in presenza, garantendo la costante interazione tra discenti e docenti. La lezione è svolta nella forma di video lezione, con la possibilità di svolgere test scritti e orali, alla presenza e sotto la supervisione dell’insegnante.
La Modalità asincrona è quella utilizzata nell'ambito della diffusione dei corsi eLearning. Il corsista può usufruire del corso e del materiale nel momento in cui lo ritiene più opportuno, ma l'interazione con il docente non avviene in tempo reale, pertanto, non ha vincoli orari e di luogo.