Comunicato Nazionale ''ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) - due pesi e due misure - Richiesta incontro urgente alla Ministra del MUR

COMUNICATO 13 AGOSTO 2021

Abbiamo auspicato fino alla tarda sera di ieri di poter uscire con un comunicato unitario, così come si è fatto nel settore scuola e chiedere, sempre unitariamente, un incontro al MUR, purtroppo ciò non è stato possibile per cui le sigle sindacali si presenteranno ancora una volta divise persino nella semplice richiesta di un incontro, questo tipo di atteggiamento risulta, almeno a noi, incomprensibile.

Ciò premesso come FGU Gilda Dipartimento Università, affermiamo che va compiuto ogni sforzo, da parte di chi ne ha la responsabilità, per intensificare l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta a chi ancora oggi dovesse nutrire dubbi o contrarietà sulla campagna vaccinale.

Purtroppo, si registrano carenze informative che tutt’ora condizionano i benefici che studenti, lavoratori e tutta la collettività universitaria, potrebbero godere dall’efficacia della campagna vaccinale.

In particolare non comprendiamo e non condividiamo l’introduzione del green pass obbligatorio con il rischio di essere sospesi dopo cinque giorni  e conseguente sospensione dello stipendio.

Nel Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ponendo l’attenzione su quanto disposto all’art. 9- ter del decreto in parola sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.

Il testo dell’articolo in questione dispone quanto segue:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La domanda nasce spontanea: perché due pesi e due misure sullo stesso argomento?

Nel decreto legge n. 44 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128) per il personale sanitario all’art. 4 comma 6-7-8 dice quanto segue:

6.  Decorsi i termini   (per   l'attestazione   dell'adempimento dell'obbligo vaccinale) di  cui  al  comma  5,  l'azienda  sanitaria locale competente accerta l'inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso  le autorità  competenti,  ne  dà   immediata   comunicazione   scritta all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di appartenenza.  L’adozione dell’atto   di   accertamento   da   parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.

7.  La sospensione di  cui  al  comma  6   è  comunicata immediatamente   all'interessato   dall'Ordine    professionale    di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non  rischi la diffusione del contagio.

Nasce spontanea anche un’altra domanda: ma come mai nelle Università ci si sofferma solo sul personale Docente, Tecnico/Amministrativo, Bibliotecario e CEL? …c’è pure il personale universitario, anche docente, funzionalmente assegnato alle AOU, quali norme si applicherebbero a questo personale che visto il suo stato giuridico richiede sicuramente  norme specifiche vista la peculiarità della Sanità Universitaria ?

Nell’incontro urgente richiesto oggi al MUR chiederemo che nei decreti attuativi del D.L. 111 al personale del comparto Istruzione e Ricerca, compreso quello operante nelle AOU, venga riconosciuto il diritto di svolgere prestazioni o mansioni, senza essere sospesi e rimanere senza stipendio, così come riportato nella legge del 28 maggio 2021, n. 76 per il personale della sanità.

Roma 13.08.2021

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