Università La Sapienza – P.le Aldo Moro,5 ROMA 00185 Giuseppe Polinari cell. 3337664936 Tel & Fax 06.49694302 email: cisaluniversita@uniroma1.it - g.polinari@alice.it
Prot. n. 36 /2018
Al Magnifico Rettore Università La Sapienza
Prof. Eugenio Gaudio
AL Presidente Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti
Al Direttore Generale Policlinico Umberto I
Dott. Vincenzo Panella
Al Direttore Sanitario Policlinico Umberto I
Prof. Ferdinando Romano
Al Direttore Amministrativo Policlinico Umberto I
Dott. M. Gerli
AI Delegati del Rettore per La Contrattazione
Prof. Renato Masiani e Prof. Giuseppe Meco
PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it; rettore@uniroma1.it; protocolloumberto1roma@legalmail.it ; direzione.generale@pec.policlinicoumberto1.it;v.panella@policlinicoumberto1.it ; direzione.sanitaria@pec.policlinicoumberto1.it ; protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
OGGETTO ALPI – Autorizzazioni temporanee c/o Case di Cura
La scrivente O.S. rammenta alle SS.LL. in indirizzo, che le Linee Guida della Regione Lazio per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, emanate con il DCA n.440, all’art. 14 comma 1, raccomandano che : “per garantire l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia l’Azienda individua apposita struttura a cui sono demandate le procedure di organizzazione sanitaria ed amministrativa riguardanti l’espletamento dell’attività libero professionale intramoenia.”
Il legislatore, evidentemente, intendeva scongiurare alcune interpretazioni personali da parte di amministratori che non considerano la Libera Professione come attività prevalentemente sanitaria ( viene svolta da medici e da personale sanitario!), che semplicemente necessita di un supporto amministrativo. E’ forse per tale motivo che, a parte la realtà del Policlinico Umberto I, nella maggior parte delle Aziende Ospedaliere regionali, il responsabile della struttura citata dalle linee guida è un dirigente medico.
Vi è da considerare anche che questa O.S. è ancora in attesa di conoscere quando l’Azienda chiarirà per quale motivo i medici continuano a lavorare in intramoenia senza che siano state rinnovate le convenzioni in base alle vigenti normative, nonostante le promesse verbali fatte dal DG di sottoscrizione, prorogandole invece fino al 31 dicembre 2018.
Considerando che la legge Gelli assegna alle Aziende la responsabilità assicurativa anche per l’intramoenia, qualora si presentasse un sinistro presso una Casa di Cura, in mancanza di convenzione, chi paga?
In merito all’oggetto, s’intende conoscere quali siano le normative di riferimento/regolamento/linee guida che hanno indotto il Direttore Amministrativo a modificare il modulo di richiesta delle prestazioni temporanee in intramoenia inserendo come conditio sine qua non il nulla osta dei Direttori delle UOC e dei Direttori DAI, per cui
si chiede agli stessi di apporre il nullaosta per una prestazione di un collega del quale non sanno più dove effettua la prestazione e che cosa in concreto fa.
Risulta chiaro che debba esserci un controllo da parte dell’Azienda, regolamentato e supportato da opportuna modulistica che preveda anche il controllo dei volumi delle prestazioni rese in Libera Professione rapportati con quelli resi al SSR in previsione anche di una eventuale internalizzazione dell’attività chirurgica.
Inoltre, si chiede per quale motivo essendo una prestazione sanitaria debba essere sottoposta ad una “previa verifica amministrativa”
Si ricorda, inoltre, che esistono anche le “intraoperatorie estemporanee” effettuate dai medici di Anatomia Patologica chiamati con “urgenza”, per le quali non può essere preventivato l’anticipo della comunicazione e tantomeno con cinque giorni dall’intervento.
Infine si evidenzia che l’autorizzazione all’espletamento dell’ ALPI è una libera scelta del professionista e non è soggetta ad alcuna limitazione, se non a causa di eventuali procedimenti disciplinari.
Appare inoltre una forzatura, al limite della violazione della privacy, l’inserimento nel modulo in oggetto del nominativo del paziente, tra l’altro paziente della Casa di Cura che richiede di essere operato da un Professionista dell’Azienda Policlinico, apparendo inoltre paradossale la preventiva autorizzazione o non autorizzazione all’intervento (lo richiede il paziente e la Casa di Cura, perché non dovrebbe autorizzarlo?). Cosa potrebbe succedere se il responsabile di UOC o DAI chirurgica dovesse scoprire che un suo collaboratore è stato scelto da un paziente precedentemente operato dallo stesso primario?
Con la presente si chiede il ripristino della procedura sin ora utilizzata per le prestazioni temporanee o comunque l’eliminazione del modulo inviato tramite postmaster, in quanto presenta anomalie non supportate da normative di riferimento.
Rom, 02 settembre 2018
Il Coordinatore FGU Dipartimento Università
Giuseppe Polinari