Pensione Anticipata, nelle Pa pensionamento d'ufficio anche prima dei 62 anni

Le Amministrazioni pubbliche potranno collocare in quiescenza forzosa il dipendente al perfezionamento della massima anzianità contributiva anche prima del 62° anno di età. Ma sino al 2017. Confermata anche quest'anno la possibilità per le pubbliche amministrazioni di far ricorso alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano già maturato i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne), ovvero il diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 1, comma 5, del dl 90/2014 (riforma Madia) ha infatti previsto che le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il triennio 2016-2018 pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione.

Dato che la legge di stabilita' 2015 (articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) ha congelato - sino al 31 dicembre 2017 - l'applicazione della penalizzazione, cioè quel taglio dell'1-2% sulle quote retributive della pensione per coloro che accedono con meno di 62 anni, la facoltà di recesso della Pa può essere esercitata, quest'anno, anche prima che il lavoratore abbia maturato il 62° anno di età.

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