Aran - Orientamenti applicativi - Si possono concedere ad un dipendente i permessi di cui alla legge 104/1992 per frazioni orarie giornaliere inferiori ad un’ora purchè il totale mensile non superi le 18 ore?

L’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 prescrive che il lavoratore “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa”, non prevedendone una fruizione alternativa in ore.

L’art. 30 del CCNL 16/10/2008 relativo al personale del comparto università disciplinando i permessi retribuiti, al comma 6, nel richiamare l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 si limita a stabilire che tali permessi non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti fissati per le assenze per malattia, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e, dunque, non ha operato una quantificazione in ore per la fruizione di questa tipologia di permesso.

Inoltre, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, a proposito del frazionamento in ore dei permessi giornalieri, rinviando alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e 2.3 ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa possibilità sia prevista dal contratto di lavoro.

Di conseguenza, pur rilevando che tale quantificazione è stata introdotta in alcuni contratti collettivi di lavoro di comparto del pubblico impiego, la modalità di fruizione in ore di tali permessi, ad oggi, non può essere accordata al personale afferente al comparto università. Fonte www.aranagenzia.it

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