Aran - Università - Orientamenti Applicativi - Ferie e festività

Ricercatori e Tecnologi possono determinare autonomamente il proprio periodo di fruizione delle ferie?

In materia, trovano applicazione l'art. 58, comma 2, del CCNL del 21/2/2002 e l'art.59,commi 1 e 2 del CCNL del 21/2/2002 in base ai quali:

2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente. 2.1. Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.

2. Il ricercatore o tecnologo, nell'ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell'Ente, comunica all'Ente stesso il proseguimento e la sede dell'attività.

La formulazione delle norme contrattuali richiamate ed una loro interpretazione combinata, lascerebbe spazio ai singoli enti di appartenenza di prevedere, in merito alle assenze e alle ferie, dei criteri organizzativi che possano conciliarsi con la peculiare autonomia della categoria in questione. Si potrebbe richiedere ai ricercatori e tecnologi una programmazione e quindi una informativa preventiva del periodo di fruizione delle ferie che possa conciliare l'esigenza degli stessi di svolgere l'incarico di ricerca loro affidato e l'opposta, ma paritaria, esigenza dell'Ente di organizzare con certezza ed efficienza i propri servizi.

Fonte Aran - Università066 Orientamenti Applicativi