Aran - Università - Orientamenti Applicativi - Aspettative/congedi

L’indennità mensile di cui all’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 16/10/2008 può essere riconosciuta al personale in aspettativa per dottorato di ricerca con assegni prevista all’art. 37, comma, dello stesso CCNL?

L’indennità accessoria mensile, istituita dall’art. 41, comma 4, del CCNL 27/1/2005, risulta rientrare tra le voci del trattamento accessorio di cui all’art. 83 del CCNL 16/10/2008  in materia di struttura della retribuzione.

Essa è ricompresa nel Fondo per le progressioni economiche e per la produttività di cui agli artt. 87 e 88 del CCNL 16/10/2008 che disciplinano e finalizzano le risorse ad esso destinate allo scopo di  “promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni di qualità dei servizi istituzionali”.

Dalle modalità di utilizzazione del fondo si evince chiaramente che lo stesso è destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro o specifici compiti o responsabilità strettamente connessi alla concreta effettuazione della prestazione lavorativa.

Del resto, con riferimento all’erogazione del suddetto trattamento accessorio, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

Tale principio, ribadito da quanto disposto dal d. lgs. n. 150/2009 ed in particolare delle previsioni di cui al Titolo II dello stesso “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non trova corrispondenza nel caso di aspettativa con assegni per dottorato di ricerca.

Si rileva anche che, l’aspettativa con assegni per dottorato di ricerca, di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476 come modificata dal d. lgs. 18 luglio 2011, n. 119 prevede, al comma 2, che “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro” omettendo, come espressamente disposto nel caso di altre aspettative previste da leggi, che il trattamento economico accessorio debba essere corrisposto.

In tale contesto ed  in mancanza di diversa espressa previsione, si ritiene che, nel caso di aspettativa per dottorato di ricerca con assegni, le voci che costituiscono il trattamento accessorio, di cui all’art. 83 del CCNL 2006/2009, non possano essere corrisposte.

Fonte Aran - Università – 070 Orientamenti Applicativi

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/universita/3823-universita-aspettativa-congedi/6552-uni070orientamentiapplicativi