Circolare esplicativa INPS ‘’Criteri di fruizione del congedo parentale in modalità oraria’’

L'INPS, con la circolare n° 152 del 18/08/2015 chiarisce quali siano le modalità, i criteri di fruizione, il computo e l’indennizzo del congedo parentale su base oraria.

La Circolare tra l’altro, cita il decreto legislativo n. 80 del 2015, con il quale è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

 

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria) nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

La circolare in questione, in ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale, richiama le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Esempio 1:

genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2:

lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

L’INPS rende disponibile sul proprio sito l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della prestazione. Chiedere i benefici per la maternità/paternità