Sentenza del Consiglio di Stato: Spettano anche al padre i riposi giornalieri di allattamento anche se la madre non lavora

E’ illegittimo  respingere la domanda del dipendente  volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio. Con la Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha ribadito il diritto del padre ad usufruire dei riposi giornalieri di allattamento anche se la madre non lavora o è casalinga.

il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre casalinga non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio” (C.d.S, Sez. I, 22.10.2009, n. 2732). Fonte lavoroediritto.com Sentenza del Consiglio di Stato n.4618 del 10/09 2014 .pdf