L’Istituto Previdenziale, in relazione ai Messaggi Hermes n. 3265 del 9 agosto e n. 3384 del 31 agosto, con il Messaggio n. 4282, del 31 ottobre us., fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza per malattia del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità. L’INPS precisa che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia nel caso la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’INPS.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 55 septies – comma 5 bis – del D.lgs. 165/2001, l’INPS chiarisce che, alla luce della normativa vigente, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.
Inoltre l’Istituto, indica la procedura da attuare riguardo all’annotazione delle valutazioni con l’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale", che dovrà essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale,
Infine il Messaggio 4282 con il seguente testo chiarisce che: “qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore; si registrerà, invece, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.”
INPS Messaggio n. 4282, del 31 ottobre 2017