Circolare INPS ''indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore''

L’INPS, con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016, fornisce indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore, con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Si legge nella circolare

In premessa

Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, apporta una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.

Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015 conferma la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.

L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 interviene, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32 del d. lgs. 151/2001.

Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

- sono esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell’art.32 del d. lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore:

- il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione;

- il 30% della retribuzione per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;

- alcuna retribuzione per i periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni.

Con la circolare, l’Istituto passa poi ad indicare le modalità di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS ListaPosPA da febbraio 2015 (periodi retributivi da gennaio 2015): quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”

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