• il padre o la madre anche adottivi;
• uno dei figli conviventi;
• uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Indirizzi di prassi e della Consulta. La Circolare n. 41/2009 INPS ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una di queste ipotesi:
• «il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge»;
• «il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo»;
• «il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame».
Si segnala, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/2013, ha evidenziato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, nella parte in cui non include nella gamma dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione. In sostanza, l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non risulta suscettibile di interpretazione analogica ma è tassativa.
Conclude il MLPS che, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, l’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 15 settember 2014, n. 23.pdf
Fonte: lavoropiu.info