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Congedo Parentale 2017 ‘’Nuove disposizioni’

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018 che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

 

Legge 11 dicembre 2016 n°232

(Art.1 comma 354) L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le disposizioni in materia di tutela della genitorialità nel lavoro sono contenute nel Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, emanato con D.Lgs. 26-3-2001, n. 151 che si applica ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni.

Il D.Lgs. 80/2015, di attuazione del Jobs Act, ha modificato il regime dei permessi e dei congedi previsti dal T.U., inizialmente in via sperimentale per il 2015 e, infine, in modo strutturale (ex D.Lgs. 148/2015 che ha provveduto alla copertura finanziaria anche per gli anni successivi al 2015). fatto presente che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (art. 1, comma 2, T.U.).

Relativamente al settore pubblico, poiché per determinati istituti la contrattazione collettiva prevede norme di maggiore favore, esse, in virtù della richiamata clausola, si intendono pienamente applicabili ai pubblici dipendenti. Tratto da http://www.laleggepertutti.it

 


 
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