FAQ Elezioni RSU 2022 ‘’A ogni Domanda la sua Risposta’’

FAQ Elezioni RSU 2022

‘’A ogni Domanda la sua Risposta’’

 

Domanda: in che giorni si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo delle RSU?

Risposta: nei giorni 5,6,7 aprile 2022.

Domanda: ove si dovessero verificare difficoltà circa la presentazione della lista, l’incarico per la presentazione della stessa può essere demandata ad un dirigente della FGU di altro settore (scuola, ricerca, sanità)

Risposta: Si.

Domanda. il personale sospeso dal servizio perché non ha adempiuto agli obblighi vaccinali mantiene il diritto all’elettorato attivo nell’elezione delle rsu? se sì, può accedere ai locali?

Risposta: Con riferimento alla prima questione posta, si rappresenta che hanno diritto all’elettorato attivo i dipendenti in “forza” presso una Amministrazione o sede di RSU. Con tale locuzione si intende il personale in servizio nell’accezione più ampia del termine – ovvero non limitandone il significato al concetto di servizio attivo. Da tale novero restano, pertanto, esclusi solo coloro che, pur dipendenti dell’Amministrazione, prestano la loro attività in altra amministrazione / ente / ufficio sede afferente a diversa RSU ovvero usufruiscano di un istituto contrattuale o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un’altra attività presso soggetti pubblici o privati (in via esemplificativa e non esaustiva si fa riferimento a fattispecie quali il mandato parlamentare, l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010, aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.165/2001).

Ne consegue che il personale sospeso dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale mantiene il diritto all’elettorato attivo.

Per quanto attiene, invece, alla seconda problematica evidenziata, è opinione dell’Agenzia che per l’accesso ai locali dell’Amministrazione vadano in ogni caso rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal datore di lavoro e/o dal legislatore, ivi incluso, allo stato, l’esibizione del Green pass. ( Fonte Aran.it )

Domanda: il personale sospeso dal servizio perché non ha adempiuto agli obblighi vaccinali mantiene il diritto all’elettorato passivo nell’elezione delle rsu?

Risposta: L’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998 – parte II, come rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015 prevede, ai commi da 3 a 5 che:

a) sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

b) per gli ambiti diversi dagli ex comparti Scuola e AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;

c) negli ex comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Nel rispetto delle condizioni specifiche previste per il personale con rapporto a tempo determinato, la regola generale che sottende la previsione normativa è quella di riconoscere l’elettorato passivo al personale dipendente dall’amministrazione (per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare 1/2022).

Ne consegue che l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro non comporta la perdita del diritto all’elettorato passivo. (Fonte: Aran.it)

Domanda: le liste possono essere firmate digitalmente dai lavoratori che sostengono la lista?

Risposta: I lavoratori che sostengono la lista devono apporre la loro firma analogicamente.

È ammessa solo la firma digitale del presentatore di lista che, potendo trasmettere via pec la lista all’amministrazione/sede RSU, può optare per tale modalità di sottoscrizione così da non necessitare di un’autentica della firma stessa.

Sotto tale profilo, la circolare n.1/2022 al paragrafo 7 prevede che "in caso di invio tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità". Tale precisazione è da riferirsi al solo presentatore di lista e non anche ai lavoratori firmatari della stessa. (fonte: Aran.it)

Domanda: chi può sottoscrivere la lista elettorale?

Risposta: tutti i dipendenti che sono riportati nell’elenco degli elettori, trasmesso dalla propria amministrazione.

Domanda: perché occorre raccogliere un numero di firme superiore al minimo richiesto?

Risposta: è consigliabile raccoglierne di più in quanto capita spesso che alcune firme vengano invalidate perché presenti in più di una lista oppure perché il firmatario non risulta essere dipendente dell’azienda. (fa fede l’elenco dati dell’elettorato attivo da richiedere per tempo all’Ateneo)

Domanda: i candidati della lista possono essere anche sottoscrittori della stessa lista?

Risposta: Si, certamente possono essere candidati e sottoscrittori contemporaneamente.

Domanda: perché è importante che nelle AOU vi sia un componente FGU Gilda-Unams all’interno della Commissione Elettorale?

Risposta: È sempre bene che vi sia un componente della FGU GILDA-UNAMS all’interno della Commissione elettorale che spinga affinché gli orari di apertura dei seggi siano compatibili con quelli dei cambi turno, là dove si presta servizio su più turni nelle 24h. Pertanto, si deve consentire ai colleghi del turno smontante notte di poter votare senza attendere troppo l’apertura del seggio, così come la possibilità per i colleghi che smontano dal turno pomeridiano di poter trovare il seggio aperto per votare dopo lo smonto turno. affinché gli orari di apertura dei seggi non discriminino i turnisti rispetto ai giornalieri.

Domanda: il dipendente che intende candidarsi deve essere iscritto obbligatoriamente all’organizzazione sindacale nelle cui lista si presenta?

Risposta: Non c’è nessun obbligo.

Domanda: il presentatore della lista può essere candidato nella lista RSU?

Risposta: Non può candidarsi chi ha presentato la lista e nemmeno i componenti della Commissione elettorale”). Vedi reg. Elettorale ACNQ 7 agosto 1998.

Domanda: le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?

Risposta: No, deve essere autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista stessa. (la firma verrà autenticata dal dirigente dell’amm.ne o dal funzionario/delegato proposto.

Domanda: se un dipendente accidentalmente firma su più liste, cosa succede?

Risposta: È nulla la firma che è stata posta su due o più liste, come previsto dall’apposito regolamento elettorale dell’ACNQ 7 agosto 1998.

Domanda: il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, inserito in procedure di stabilizzazione, ha diritto all’elettorato attivo e passivo?

Risposta: Il diritto all’elettorato attivo e passivo è disciplinato dall’art. 3 ACQ 7/8/1998 - parte II, che, allo scopo di estendere quanto più possibile tali diritti, nel rispetto delle specificità, anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, è stato rinnovellato dall’art. 1 del CCNQ 9/2/2015.

Sotto tale profilo, mentre l’elettorato attivo viene previsto per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio il primo giorno di votazione, con riguardo all’elettorato passivo, al fine di garantire stabilità alla RSU eletta, l’articolo in esame prevede un termine minimo di permanenza in servizio, ovvero 12 mesi dalla data di costituzione delle RSU.

Tuttavia, a parere di questa Agenzia, nell’ipotesi di personale a tempo determinato inserito in procedure di stabilizzazione previste da specifiche disposizioni legislative, qualora dall’esame di tali disposizioni possa evincersi che il rapporto di lavoro del suddetto personale proseguirà anche oltre il 31 dicembre 2022, sussistono le condizioni perché allo stesso venga riconosciuto il diritto all’elettorato passivo. (Fonte: Aran.it)

Domanda: per ogni lista elettorale quanti candidati si possono presentare?

Risposta: il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Esempio: laddove la RSU sarà di 6 componenti, i candidati potranno essere al massimo 8.

Domanda: è previsto il voto online?

Risposta: al momento non c’è nessuna indicazione in merito da parte dell’ ARAN e della F.P.

Domanda: nel caso in cui l’emendamento al Mille proroghe dovesse stabilire di far slittare le elezioni RSU di un mese, cosa succede, si dovrà rifare tutto daccapo?

Risposta: per logica no, dovrebbe interessare solo il cambio data delle votazioni.

Domanda: è possibile presentare la lista tramite PEC?

Risposta: Sì, in questa campagna elettorale è possibile inviare la lista tramite PEC, la firma del presentatore di lista inviata tramite PEC deve essere apposta in modalità digitale e non dovrà essere autenticata dall’amministrazione.

Domanda: si può candidare il personale nella lista anche se non è “fisicamente” in servizio, alla data di inizio della procedura elettorale (31 gennaio 2022) perché in malattia, aspettativa, maternità, ecc.)?

Risposta: Sì, purchè tale personale sia presente nell’elenco degli aventi diritto predisposto dall’Amministrazione e inviato ai sindacati entro il 1° febbraio 2022.

Domanda: è consentito nei giorni delle votazioni fare propaganda elettorale?

Risposta: Si è consentito, purché venga fatta lontano dal seggio elettorale. Quindi è possibile distribuire i volantini all’ingresso dell’Ateneo /Azienda, ai cambi turno e fare propaganda negli uffici e nei reparti.

Domanda: quando si costituisce la Commissione Elettorale e come vengono scelti i suoi componenti?

Risposta: si costituisce formalmente dal 10 febbraio e il 16 febbraio 2022 è il suo termine conclusivo, si considera insediata non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Essa non è nominata dal dirigente preposto ma si forma per iniziativa dei sindacati. I componenti della Commissione elettorale devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato (che godano comunque di elettorato attivo) o in posizione di comando o fuori ruolo.

Domanda: come viene scelto il presidente della commissione Elettorale?

Risposta: come primo atto la Commissione Elettorale, elegge il suo presidente. Di norma il voto è segreto ma la Commissione può anche decidere di eleggerlo con voto palese. Il presidente designa uno dei componenti alla compilazione dei verbali delle sedute.

Domanda: quali sono i compiti della Commissione Elettorale?

Risposta: eleggere il presidente; concordare le regole del suo funzionamento; acquisire l’elenco degli elettori dall’amministrazione; formalizzare il numero di persone da eleggere, di candidati che è possibile presentare e del numero minimo delle firme occorrenti; concordare con l’amministrazione le modalità con le quali l’istituzione deve garantire lo svolgimento di tutte le procedure elettorali; ricevere le liste dai sindacati in ordine di presentazione: per quelle presentate prima dell’insediamento della Commissione, vale l’ordine del protocollo di acquisizione da parte dell’amministrazione; istituire l’apposito albo elettorale per le proprie comunicazioni; esaminare i ricorsi sull’ammissibilità delle liste e delle candidature; predisporre la scheda elettorale;

nominare i presidenti di seggio e, su indicazione dei presentatori delle liste, nominare gli scrutatori; definire il numero dei seggi e predisporre gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio; definire l’orario di apertura giornaliera dei seggi; definire i luoghi delle votazioni; organizzare e gestire le operazioni di scrutinio; raccogliere i dati dei seggi  e riepilogare i risultati; attribuire i seggi alle liste e individuare gli eletti; compilare i verbali delle riunioni; comunicare i risultati ai soggetti interessati amministrazione, organizzazioni sindacali, lavoratori; esaminare i ricorsi sui risultati elettorali; pubblicare i risultati definitivi delle elezioni; trasmettere materiali e risultati all’amministrazione per la conservazione e per la trasmissione all’ARAN. Tutte le decisioni devono essere esposte all’albo elettorale attraverso il verbale o un comunicato.

Domanda: se il presidente o un componente della commissione elettorale o del seggio è assente per malattia o altra causa, durante l’espletamento del mandato può continuare a esserne componente?

Risposta: No, se l’assenza dovesse essere prolungata, in quanto non può esercitare il ruolo essendo di fatto assente dal posto di lavoro. In questi casi è opportuno nominare un altro componente in sua sostituzione.

Domanda: chi forma il seggio elettorale e da chi è composto?

Risposta: La Commissione Elettorale istituisce il seggio elettorale che è composto da un presidente e almeno due scrutatori. Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con incarico a tempo determinato, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 2 aprile 2022 “Almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni” così come previsto dal regolamento elettorale ACNQ del 7 agosto 1998 e gli scrutatori possono essere scelti anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo. La Commissione prende atto delle designazioni controllando che lo scrutatore sia un elettore e non un candidato.

Domanda: uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?

Risposta: No, Il designato deve essere un elettore non candidato; quindi, deve dichiarare che non intende candidarsi.

Domanda: quando è possibile formulare una o più preferenze per i candidati posti nella lista?

Risposta: È previsto che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista scelta nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è concesso esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.

Domanda: può essere nominato anche come scrutatore un componente della commissione elettorale?

Risposta: si, in quanto non vi sono riferimenti che lo vietino nell’ACQ del 7 agosto 1998.

Domanda: cosa succede se uno o più sindacati non designano il proprio scrutatore nel seggio?

Risposta: se non ci sono almeno 2 scrutatori designati, la Commissione Elettorale nomina oltre al presidente anche lo/gli scrutatore/i mancante/i tra gli elettori disponibili.

Domanda: quali sono i compiti dei componenti del seggio elettorale?

Risposta: affiggere l’elenco degli elettori fuori dal seggio stesso; assicurarsi che il voto sia segreto e personale (non si vota per delega); firmare le schede; accertarsi dell’identità dei votanti, predisporre le urne per la votazione; sigillarle al termine delle operazioni di voto delle varie giornate; con la collaborazione del dirigente preposto curare la conservazione delle urne dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio; eseguire lo scrutinio delle schede il giorno 8 aprile 2022 (solo dopo aver accertato che abbia partecipato al voto più della metà degli aventi diritto); redigere il verbale delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Domanda: cosa va richiesto ai votanti per accedere al voto.

Risposta: è richiesto un documento di riconoscimento; tuttavia, basta la conoscenza diretta di 2 componenti del seggio per accertare l’identità (circostanza quest’ultima di cui si deve comunque far cenno nel verbale). Ai fini della certificazione dell’avvenuta votazione, l’elettore dovrà apporre la propria firma in corrispondenza del proprio nominativo nell’elenco in possesso del seggio. (Reg. art. 15 c. 1)

Domanda: come si svolge lo scrutinio delle schede?

Risposta: Lo scrutinio delle schede è fatto nel seggio ed è pubblico. Se la Commissione Elettorale ha definito più seggi lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi (Reg. art. 16 c. 1).

Nella prima fase dello scrutinio il Presidente del seggio comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti.

La Commissione Elettorale, verificato che complessivamente ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto, comunica ai Presidenti dei seggi che possono provvedere allo spoglio delle schede.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi.

Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.

Domanda: In quali casi  le schede possono essere nulle?

Risposta: Nei seguenti casi:

1. Se nell’urna c’è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione Elettorale o non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);

2. Se la scheda presenta scritte o fregi, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);

3. Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);

Domanda: quando viene dichiarata valida l’elezione per il rinnovo delle RSU?

Risposta: Le elezioni per il rinnovo della RSU in una singola istituzione sono valide se ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto.

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