Le "novità" più rilevanti in materia di congedo parentale

Congedo parentale fino a 12 anni
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto modifica il comma 1 dell’articolo 32 del DLgs 151/2001 ampliando la possibilità di chiedere il congedo parentale durante i primi 12 anni di vita del figlio, rispetto ai precedenti otto. Si ricorda che il CCNL del comparto Università prevede la retribuzione intera per i primi 30 giorni e il 30% della retribuzione per il restante periodo(periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi).
Congedo parentale a ore
La successiva lettera b dell’articolo 7 introduce invece il comma 1-ter al medesimo articolo 32 del DLgs 151/2001, prevedendo il congedo parentale a ore anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale. La norma stabilisce che ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Da sottolineare, tuttavia, che non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Prima, la fruizione su base orario del congedo parentale era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel contratto.
Trattamento economico
Per quanto riguarda il trattamento economico (retribuzione intera per i primi 30 giorni e al 30% per il restante periodo), che prima era assicurato solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portato a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivo si aveva in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in pratica viene abolito il comma 3 dell’articolo 34 del DLgs 151/2001).
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In allegato: Lo schema del DLgs approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015 e uno stralcio del DLgs n.151/2001, coordinato con le modifiche apportate dallo schema diDLgs sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro