Nel corso del Consiglio dei Ministri, tenuto a Palazzo Chigi l'11 giugno 2015, sono stati adottati sei decreti attuativi del Jobs Act. Fra le misure approvate in via definitiva quelle per la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro e la disciplina dei contratti di lavoro. Le misure esaminate in via prelimianare riguardano invece l'attività ispettiva, gli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e la semplificazione delle procedure in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità.
In particolare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato in via definitiva:
- il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
- il decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare:
- il decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
- il decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
- il decreto legislativo recante diposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
- il decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
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